Statuto e sue interprazioni
E’ vero che lo Statuto dei Fratelli della Costa è soggetto
a modifiche ai sensi dell’art. 15, con la maggioranza dei due terzi delle Tavole
costituite in Assemblea Sovrana;
ma mettervi mano per modificarlo, è impresa ardua ed, a nostro parere,
difficilissima; perché qualunque sua modifica rischia di distorcerne i
contenuti, i Principi che ne sono a base, rompendone l’equilibrio suo interno
così come concepito e voluto dai Fratelli Fondatori.
Con le sue modifiche si rischia di avere tra le mani uno strumento normativo
diverso dell’Originale e tale da modificare la stessa natura della Fratellanza.
A colpi di maggioranza non c’è limite alla legittimazione di qualunque
distorsione si voglia apportare.
Prima di arrivare a tanto, lo stesso Statuto dispone, all’art 17, il mezzo più
idoneo per risolvere i problemi che possono sorgere in sede di sua applicazione,
affidando la sua interpretazione al Giurì d’Onore.
L’interpretazione salva lo Statuto nella sua integrità.
Essa si rende necessaria tutte le volte in cui la pratica della sua applicazione
si discosti, in qualunque modo, dalle sue norme, creando situazioni di fatto in
contrasto con esso.
La vigilanza e la tutela delle sue regole e dei suoi Principi è affidata ad ogni
Fratello ed ad ogni membro di diritto del Giurì d’Onore.
Conformemente a questo orientamento, i Giurì d’Onore del 1994 e del 2003 hanno
assolto a questo compito istituzionale, per cui in atto, l’ordinamento
statutario, integrato dalle interpretazioni di alcune sue norme, si compone per
come segue:
STATUTO DEI FRATELLI DELLA COSTA INTEGRATO DALLE INTERPRETAZIONI DEI
GIURÌ D’ONORE
Art. 1 Sotto il nome di “Associazione Internazionale dei Fratelli della Costa –
Fratellanza Italiana – è costituita un’associazione ai sensi dell’art. 36 e
seguenti del c.c. con sede ideale in Roma e sede effettiva ove ha sede la Tavola
in cui appartiene il Gran Commodoro, Luogotenente Generale pro tempore.
Art. 2 La Fratellanza Italiana aderisce all’Associazione Internazionale che si
ispira ai Grandi Principi enunciati dalla primogenita Fratellanza Cilena.
Art. 3 La sua durata è illimitata.
Art. 4 Lo scopo è: riunire uomini qualificati e rappresentativi delle Tavole
Italiane che abbiano dimostrato e dimostrino profonda pratica passione per il
mare, da essi considerato sorgente inesauribile di vita ed insostituibile via di
scambi economici e culturali tra i popoli; creare così, entro ed oltre i confini
nazionali, una salda rete di fraterna amicizia e di mutua comprensione tra gli
appassionati cultori di vita marittima che, in una cornice romantica di
cavalleresche tradizioni, riaffermi e garantisca le più alte virtù marinare di
lealtà verso la Patria e di amore verso l’Umanità.
Art. 5
L’Associazione non ha
finalità, carattere o riferimento in
alcun modo, di ordine politico e religioso.
Art. 6
L’Associazione si compone di soci comunemente detti: Fratelli.
Art. 7
Possono essere accolti come Fratelli, con le modalità di cui al successivo
articolo, solo: i naviganti da diporto; gli appassionati della pesca sportiva;:
gli ufficiali della marina militare e mercantile che praticano gli sport nautici
o comunque collaborano allo sviluppo degli stessi; gli scrittore del mare ed
altre distinte persone che da tempo abbiano notoriamente acquisito
i richiesti meriti.
Art. 8
Per essere accolto
quale Fratello occorre:
a)
proposta del
Luogotenente della Tavola competente, confermata dal consenso di tutti i
componenti il Consiglio della Tavola stessa;
b)
b) comunicazione allo
Scrivano Maggiore nominato dal Consiglio Grande e Generale.
Art. 9
Per indegnità il Fratello decade dalla
sua qualità su delibera del C.G. e G., qualora per tale motivo dovessero venire
meno i meriti in virtù dei quali è
stato accolto. Prima di deliberare in merito, a voto segreto,
Il Consiglio Grande e Generale dovrà sentire il parere del Consiglio dei
Sette Saggi.
Ai
Luogotenenti è concessa la facoltà di “sbarcare” i Fratelli della propria Tavola
che mostrino un palese disinteresse per la Fratellanza, nonostante precedente
“diffida” seguita entro due mesi da provvedimento di “sospensione”. Lo sbarco
comporta l’obbligo di restituzione dell’insegna. E’ data facoltà ai Fratelli
sbarcati di appellarsi al Consiglio dei Sette Saggi.
Art.
9 in relazione agli artt. 2 e 4 dello Statuto, nella
parte che dispone: caso di sbarco per
“indegnità” e per “disinteresse” nella diversa ipotesi di conflittualità in atto
ed insanabili esistenti tra un Fratello ed il resto della Tavola.
Essi sono interpretati dal G. d’O. del
1994 per come segue:
Nell’ipotesi di conflittualità insanabili tra uno
o più Fratelli ed il resto della Tavola di appartenenza che non rientrino
nei casi di indegnità o di disinteresse previsti dallo Statuto, il Luogotenente
ed il Consiglio di Tavola o due decimi dei Fratelli di Tavola, possono chiedere
che sul caso si apre un pronto ed aperto dibattito in seno all’assemblea di
Tavola. Constata l’impossibilità di una conciliazione, la stessa assemblea
delibera a maggioranza semplice dei Fratelli appartenente alla Tavola
sull’allontanamento del Fratello e/o dei Fratelli indesiderati. Nel contempo
assegna allo stesso un termine non inferiore a mesi sei entro cui possa (o no)
chiedere ed ottenere imbarco presso altra Tavola. Nell’ipotesi di mancato
imbarco è/sono automaticamente sbarcati. Contro la decisione dell’assemblea di
tavola, il Fratello allontanato può rivolgersi al Consiglio dei Sette Saggi che
deciderà per il meglio secondo l’Ottalogo. E’ escluso che il Fratello/i, dal
momento in cui è/sono stato/i proposto/i per l’allontanamento, possa/possano
costituire una nuova Tavola.
Interpretazione dell’Art. 9 dello
Statuto in relazione alla legge 4^ dell’Ottalogo, sotto l’aspetto delle sanzioni
ivi previste; b) per renderle entrambe rispondenti al principio di garanzia del
doppio grado del giudizio.
Essi sono interpretati dal G. d’O. del 1994, per come segue:
a) Per le sanzioni diverse dalla sbarco per disinteresse o per indegnità, il
Gran Commodoro, previo parere del Comitato dei Sette Saggi, dovrà provvedere ad
irrorarle nella misura che riterrà opportuna.
b) Nel caso di sbarco per disinteresse il doppio grado è costituito: I°
Luogotenente, previo parere del Consiglio di Tavola; II° Comitato dei Saggi. –
Nel caso di sbarco per indegnità, il doppio grado è costituito: I° C. G. e G.
previo parere del Comitato dei Saggi; II° Giurì d’Onore. Per le sanzioni di cui
all’art. 4 dell’Ottalogo, comminate dal Gran Commodoro o dal Luogotenente, non è
necessario il doppio grado del giudizio.
Art. 10 Non è prevista quota sociale alcuna. Contribuzioni a carattere
volontario potranno essere versate dai Soci, da Enti o da Persone per esigenze
di carattere particolare.
Interpretazione dell’Art. 10 dello Statuto nella parte che dispone: “Non è
prevista quota sociale alcuna. Contribuzioni a carattere volontario potranno
essere versate dai soci …, per esigenze di carattere particolare”.
Essa è interpretata dal G. d’O. del 1994 per come segue:
L’esecuzione delle delibere legittimamente assunte dal C.G.G. con obbligazioni
verso terzi, comporta l’assunzione volontaria dell’obbligo, da parte dei
Fratelli ed Aspiranti, di contribuirvi con quote tra loro uguali. b) La
ripartizione dei contributi avviene per Tavola in relazione al numero dei
Fratelli ed Aspiranti risultanti dal ruolino che ciascuna Tavola dovrà inviare
allo Scrivano Maggiore entro la data indicata dal C.G. e G. con apposita
delibera: nel caso tale adempimento non si verifichi vale il ruolino precedente.
Delegato alla riscossione e responsabile dell’adempimento è il Luogotenente di
Tavola. c) L’inadempimento del Fratello è prova del suo palese disinteresse
verso la Fratellanza. Di conseguenza il Luogotenente ha facoltà di sbarcare il
Fratello ai sensi dell’art. 9 dello Statuto.
Art. 11 La Fratellanza è retta da un Consiglio Grande e Generale del
quale fanno parte, come membri di diritto pro tempore, tutti i Luogotenenti
della Tavole Italiane, I Commodori, i Connestabili e come membro eletto dagli
stessi membri di diritto, un Luogotenente Generale – Gran Commodoro - ed uno
Scrivano Maggiore che ne curerà il funzionamento.
Art. 12 Al Consiglio Grande e Generale, oltre alle normali funzioni
attribuite ad ogni organo centrale ed al mantenimento dei più cordiali rapporti
con le Fratellanze degli altri Paesi, spettano i seguenti compiti particolari:
a) tenuta del “Registro Nazionale delle Insegne Numerate” a mezzo dello Scrivano
Maggiore;
b) conferimento dei titoli onorifici di Connestabile ai fratelli che hanno
svolto notevole attività nei confronti della Fratellanza e di Commodoro ai
Connestabili che meritassero un riconoscimento di livello superiore. Tali titoli
rimangono attribuiti per tutta la permanenza del Fratello onorato nella
Fratellanza.
c) Nomina del Comitato dei Sette Saggi, composto dal Gran Maestro e da sei
membri scelti tra coloro i quali hanno dato indiscutibile prova di attaccamento
alla Fratellanza o si siano particolarmente distinti in imprese nautiche: ad uno
dei detti membri viene attribuita la funzione di Scrivano.
d) Di nomina della Commissione degli Esperti che, presieduta dal Capitano
d’Armamento, composta da due membri effettivi e due supplenti, ha l’incarico di
tenere aggiornato il Libro della Imprese Nautiche ed esprimere il suo parere in
ogni questione di carattere tecnico in genere e di navigazione marittima in
particolare.
e) Nomina i Consulenti Nazionali con compiti specifici. Detti consulenti possono
essere invitati a partecipare alle riunioni della Commissione degli Esperti con
voto consultivo.
f) Concessione del riconoscimento alla costituzione delle Tavole, previo esame
ed approvazione del loro statuto.
g) Facoltà di sbarcare la Tavole che abbiano dimostrato un palese disinteresse
nei riguardi della Fratellanza, nonostante precedente diffida seguita entro due
mesi, da provvedimenti di sospensione.
Interpretazione Art. 12 sulla attribuzione al C. G. e G. della facoltà di
conferimento del titolo onorifico di Commodoro in via automatica.
Il G. d’O. del 1994 così interpreta:
La deliberazione del C. G. e G. del Maggio 1983 appare in contrasto con l‘art.
12 lettera b) dello Statuto. Conseguentemente la nomina del Gran Commodoro a
Commodoro deve essere deliberata dal C.G. e G. … .
Interpretazione dell’Art. 12 lettera b) in relazione all’art. 9
per i casi di sbarco per indegnità o disinteresse in cui incolpato sia un
Maggiorenne titolare di un titolo onorifico ed. in quanto tale, componente il
C.G. e G. ed il Giurì d’Onore.
Il Giurì d’Onore del 1994 ha così interpretato:
“Maggiorenti” devono intendersi i Fratelli insigniti di titoli onorifici,
deliberati dal C.G. e G. a norma dell’art. 12 dello Statuto, Connestabili,
Commodori, nonché il Gran Commodoro, lo Scrivano Maggiore, il Gran Maestro dei
Saggi, il Capitano d’Armamento, l’Armero Major,, essendo stato questi equiparato
a Connestabile. A) Non è ipotizzabile il caso di sbarco per disinteresse di un
Maggiorente; b) in questo caso si usino nei suoi confronti tolleranza ed
affetto. C) E’ confermato l’obbligo per il Maggiorente del pagamento delle
taglie poste a suo carico. D) In caso di allontanamento dalla propria Tavola e
di mancato imbarco in altre Tavole, è facoltà del Maggiorente chiedere l’imbarco
nella Tavola Ammiraglia.
Art. 13 Elemento fondamentale della Fratellanza sono le Tavole
che possono essere costituite in ogni località con un minimo di sette Fratelli
Fondatori. Sono presiedute da un Luogotenente che le dirige unitamente ad un
Consiglio. Tutti eletti dai Fratelli componenti.
Pur coordinate nella loro azione dal Consiglio Grande e Generale, le Tavole
conservano piena autonomia funzionale ed amministrativa. Nei confronti della
Fratellanza sono rappresentate dal loro Luogotenente.
Lo Statuto delle singole Tavole che verrà, per ciascuna di esse, legalmente
sanzionato nelle forme di legge ed a cura del Consiglio della Tavola stessa,
sottoposto, come sopra detto al punto f) dell’art. 12, alla preventiva
approvazione del Consiglio Grande e Generale.
Art. 14 Il numero massimo complessivo dei Fratelli appartenenti alle
Tavole della Fratellanza Italiane è fissato in mille. Ciascuno di essi sarà
iscritto cronologicamente nel registro Nazionale delle Insegne Numerate;
riceverà una Lettera di Patente e potrà battere bandiera della Fratellanza
contrassegnata dal numero corrispondente. Nei casi di morte, sbarco o di
decadenza per indegnità, i numeri già rilasciati ai Fratelli verranno annullati
e considerati inesistenti senza possibilità di attribuzione ulteriore. Pertanto
il totale massimo dei Fratelli, confermato in mille, potrà venire superato
soltanto nominalmente agli effetti del numero dell’insegna.
Oltre i Fratelli le Tavole hanno anche Aspiranti ed Allievi che non hanno numero
chiuso e partecipano comunque alla vita sociale. Di essi le Tavole tengono
ciascuna un distinto ruolino.
Gli Allievi per anzianità passano Aspiranti e la lunga ed attiva permanenza in
tale ruolo costituisce titolo preferenziale per l’elevazione a Fratello.
Art. 15 Ogni anno in primavera, convocati dal Gran Commodoro, i
Fratelli si riuniranno sul mare per lo Zafarrancho Nazionale e si costituiranno
così in Assemblea Sovrana alla quale sola, con maggioranza dei due terzi delle
Tavole, spetta apportare modifiche al presente Statuto.
Interpretazione dell’Art. 15 dello Statuto nella parte che dispone: “con
maggioranza dei due terzi delle Tavole, spetta apportare modifiche al presente
Statuto”.
Essa è così interpretata dal G. d’O. del 1994:
a)Il C.G. e G. per le modifiche dello Statuto è composto esclusivamente dai
rappresentanti delle Tavole Italiane. b) La maggioranza dei due terzi necessaria
per la modifica, è costituita dal voto favorevole delle Tavole legittimate a
farne parte. Vengono pertanto escluse: le Tavole non in regola con il tesoro; le
Tavole in cantiere; la Tavola Ammiraglia; le Tavole che per qualsiasi motivo non
hanno diritto al voto. c) Delle modifiche proposte la Scrivaneria Maggiore deve
dare comunicazione a tutti i Fratelli. d) Il rappresentante di Tavola, per
partecipare all’Assemblea Nazionale deve depositare verbale dell’assemblea della
propria Tavola nel quale si dia atto che l’argomento è stato discusso e che egli
è autorizzato ad esprimere il voto della Tavola riguardo alle modifiche
proposte.
Art. 16 Tutte le cariche, conferite a titolo onorario, sono
assolutamente gratuite e non è previsto alcun rimborso spese. Durano in carica
due anni, ad eccezione dei sei membri del Comitato dei Sette Saggi che ogni anno
vengono rinnovati per metà per sorteggio. Gli uscenti possono essere
riconfermati. Per il caso in cui la Fratellanza sia priva del Gran Commodoro, le
mansioni di questo verranno espletate a turno annuale dai Commodori in carica.
Il turno verrà fissato per sorteggio tra tutti i Commodori in maniera da
assicurare una successione regolare per parecchi anni e durerà un anno con
l’attribuzione di Commodoro Designato. Le cariche previste da questo Statuto
potranno essere rese visibili con dei segni o dei simboli a ricamo da apporsi al
di sopra del distintivo della Fratellanza. I diastintivi9 saranno quelli
approvati dal Consiglio.
Interpretazione dell’art. 16 dello Statuto in relazione al quesito: Se sia
conforme allo spirito di esso, oltre che alla lettera, la riproposizione delle
stesse persone alle medesime cariche elettive, dopo che è scaduto il termine
fissato dalla norma, in assenza di una specifica previsione statutaria che
espressamente consenta la rielezione.
Il Giurì d’Onore del 2003 così interpreta: Esaminato l’art. 16 dello Statuto che
dispone che tutte le cariche onorifiche durano due anni; che dispone altresì che
gli uscenti possono essere riconfermati; considerato che lo Statuto ove ha
voluto mantenere un Fratello nelle funzioni di una carica onorifica – quale il
caso dell’elezione dei sei Saggi – oltre al termine di scadenza previsto, lo ha
espressamente regolamentato, considerata la ratio come sopra interpretata che ha
portato a questa diversa statuizione; rilette le Leggi dell’Ottalogo e ricercati
i Principi che lo ispirano; riesaminati lo statuto e la Dichiarazione Solenne;
ritiene che nella nostra Fratellanza tutti i Fratelli hanno pari dignità ed
uguali diritti, nonché la giusta aspettativa di alternarsi alla copertura delle
cariche onorifiche elettive nazionali. Quindi ritiene che alle altre cariche
onorifiche, assolvendo a funzioni diverse da quelle proprie del Comitato dei
Saggi, non si può essere riconfermati se non per una sola volta. In conseguenza
interpreta lo Statuto nel senso che implicitamente esiste il divieto di nomina
alle altre cariche onorifiche elettive nazionali di cui agli artt. 11 e 12 ,
oltre la seconda elezione. La riproposizione per la terza volta avanti al C.G. e
G. dello stesso Fratello alla nomina della stessa carica è illegittima e priva
di ogni effetto giuridico. La nomina deve essere tosto rinnovata a favore di un
altro Fratello. Nel caso in cui incorra in tale incompatibilità il Gran
Commodoro, si applica la disposizione contenuta nell’art. 16 dello statuto “ per
il caso in cui la Fratellanza sia priva del Gran Commodoro”. Nel caso vi
incorrano i Maggiorenti nominati ai sensi dell’art. 12, la carica viene assunta:
per il Gran Maestro, dal membro del Comitato dei Saggi più anziano in carica,
tenuto conto, nel computo, delle precedenti nomine a Saggio. Per gli altri
membri, la nomina provvisoria fino al rinnovo delle cariche è di competenza del
Commodoro designato.
Art 17 Le controversie di qualsiasi genere che dovessero
malauguratamente insorgere in seno alla Fratellanza, anche per la
interpretazione della presente carta Statutaria, saranno risolte da un GIURì d’
ONORE composta dal Gran Maestro dei Comitato dei Sette Saggi, dai Connestabili e
Commodori, dal Capitano d’Armamento e dallo Scrivano Maggiore.
Il Giurì d’Onore deciderà inappellabilmente e senza formalità di procedura. Il
suo giudizio diverrà esecutivo con la controfirma del Gran Commodoro.
Interpretazione dell’Art. 17. In relazione al Punto 2 lettera c) della
Dichiarazione Solenne; alle delibere del C.G. e G. richiamate nelle Istituzioni
a pag. 10; a quelle in sede di Zaf. Naz. di Siracusa in ordine al quesito: se il
C.d’A. sia membro o no del C. G. e G.
Il Giurì d’Onore del 1994 così interpreta: Il Capitano d’Armento è membro del
C.G. e G.
Interpretazione dell’Art. 17. Su come
interpretare la norma suddetta in ordine ai seguenti punti:
a) a chi spetti l’iniziativa della convocazione del Giurì d’Onore;
b) intende il G. d’O. darsi un minimo di autoregolamentazione per il suo
funzionamento interno?
c) a chi spetta dare esecuzione alle sue decisioni?
Il Giurì d’Onore del 1994 così interpreta:
In risposta al punto a): considerato che il G. d’O. ha duplice funzione , di
interprete delle norme statutarie e di organo giudicante di ultima istanza,
diverse sono le competenze per la richiesta di convocazione.
Nel caso che la richiesta sia fatta affinché svolga la funzione di interprete
della carta statutaria, abilitati alla sua convocazione sono: ciascun membro che
ne faccia parte di diritto; ciascun organo statutario; un numero di Fratelli
tale che giustifichi e qualifichi la richiesta.
Nel caso che sia chiamato a svolgere la funzione di organo giudicante, abilitato
alla richiesta della sua convocazione può essere chiunque ne abbia un interesse
diretto.
Nell’un caso e nell’altro la richiesta va presentata contemporaneamente a Gran
Commodoro – Scrivano Maggiore – Gran Maestro
In risposta al punto b): decide che il G. d’O. si autoregolamenti di volta in
volta, con riguardo alle questioni trattate; elegge tra i presenti il Presidente
ed il Segretario delibera a maggioranza semplice ed in caso di parità di voti,
prevale il voto del Presidente.
In risposta al punto c), decide: Ogni organo statutario nell’ambito delle
proprie funzioni.
Interpretazione dell’Art. 17. Sulla legittimità della sua sede; della
convocazione e costituzione.
Il Giurì d’Onore nel 2003 così interpreta:
a)Sede. E’ scelta in virtù del potere di autoregolamentazione, in accoglimento
di richiesta dei Fratelli istanti.
b) Convocazione del G. d’O. in veste di interprete dello Statuto. E’ disposta da
suoi membri di diritto in virtù del disposto del G. d’O. del 1994 che così ha
interpretato: Nel caso la richiesta sia fatta affinché svolga la funzione di
interprete della carta Statutaria, abilitati alla sua convocazione sono ciascun
membro che ne faccia parte di diritto.
b1) Convocazione del G. d’O. in veste di organo giudicante. Richiesta rivolta
allo Scrivano Maggiore, gran Maestro e Gran Commodoro; preso atto che questi
organi statutari legittimati alla sua convocazione non hanno provveduto, decide
che in questa sua funzione, allo stato, esso non è costituito.
c)Costituzione. Incompatibilità a parteciparvi per interessi in conflitto.
“avuto riguardo ai contenuti dei quesiti posti, il G. d’O. ritiene che hanno
interessi contrastanti ciascuno dei componenti uscenti degli organi statutari
elettivi nazionali che hanno ripresentato la loro candidatura alla stessa
carica. In ordine ai membri eletti del Comitato dei Saggi, poiché ai sensi
dell’art. 16 dello Statuto, il rinnovo di esso avviene ogni anno per metà dei
suoi membri scelti per sorteggio, il G. d’O. ritiene che non ci sia
incompatibilità dei Saggi aventi diritto a comporlo, qualora costoro dichiarino
espressamente che si sottoporranno, nel caso siano sorteggiati, alla normativa
vigente.
Interpretazione in tema di Consiglio di Quadrato sulla decisione del G. d’O. del
1994 in proposito alla sua composizione. Il Giurì d’Onore del 2003 così
interpreta:
a) Il Consiglio di Quadrato è: organo consultivo costituito dai singoli
Maggiorenti e Fratelli che sono nominati dal Gran Commodoro a farne parte.
b) Incompatibilità nell’appartenere contemporaneamente al Consiglio di Quadrato
ed al Comitato dei Saggi, chiamato a svolgere le sue funzioni statutarie che
possono essere anche quelle di censurare l’attività di quell’organo consultivo.
“Preso atto che il Comitato dei sette Saggi ha funzione di alta vigilanza a che
siano garantite le più alte tradizioni di lealtà come indicato al punto 2 b)
della Dichiarazione Solenne, è da escludere che il Fratello componente il
Comitato possa esserlo anche del consiglio di quadrato nei cui confronti può
essere chiamato a svolgere le funzioni di censore. Conseguentemente stabilisce
il divieto assoluto per i Saggi dal partecipare al consiglio di quadrato.
c) Altra Incompatibilità a farne parte. “Sono esclusi in senso assoluto dal far
parte del Consiglio di Quadrato, i Maggiorenti eletti alle cariche nazionali
che, per le loro funzioni statutarie devono mantenere assoluta la loro
indipendenza quali: i sette membri del Comitato dei Sette Saggi.
d) Sono incompatibili a far parte del Consiglio di Quadrato e se lo compongono
ne decadono immediatamente, i Componenti del Giurì d’Onore, dalla data della sua
convocazione e fino a che non siano completati gli atti di esecuzione delle sue
deliberazioni.
d) Obbligo di astensione. Incompatibilità tra Maggiorente Saggio con la sua
funzione di membro del Giurì d’Onore quando questo si riunisce in sede
giudicante. Ricusazione.
“Vista la deliberazione assunta dal G. d’O. del 1994 nel caso in cui il Comitato
dei Saggi sia stato chiamato in funzione di organo consultivo per esprimere il
parere obbligatorio (caso indicato al punto a); sia stato chiamato in funzione
di organo giudicante di secondo grado (caso punto b); sia stato chiamato in
funzione di organo consultivo per esprimere il parere obbligatorio (caso
successivo al b), i Saggi che vi hanno preso parte, se componenti di diritto del
G. d’O. convocato nella sua funzione di organo giudicante, devono astenersi dal
parteciparvi. In caso contrario vi è obbligo del Presidente di ricusarli.
Interpretazione dell’Art. 17 dello Statuto nella disposizione che detta: Il
Giurì d’Onore ….. Il suo giudizio diverrà esecutivo con la controfirma del Gran
Commodoro.
Il Giurì d’Onore del 2003 così decide: “Per la sua efficacia è esclusa la
funzione del visto di legittimità del Gran Commodoro nel caso in cui lo stesso
ha interessi personali in assoluto contrasto con le deliberazioni assunte. Manda
al segretario di procedere alla sua comunicazione ed ad ogni altro atto
consequenziale, nonché agli ulteriori adempimenti secondo Statuto e le altre
disposizioni normative che lo riguardano.
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