LO STATUTO

 

LO STATUTO
art. 1) nome di “Associazione internazionale dei Fratelli della Costa -Fratellanza Italiana” è costituita un’Associazione ai sensi dell’art. 36 e segg. del C.C. con sede ideale in Roma e sede effettiva ove ha sede la Tavola a cui appartiene il Gran Commodoro, Luogotenente Generale pro-tempore.
art. 2) La Fratellanza Italiana aderisce all’Associazione Internazionale che si ispira ai grandi principi enunciati dalla primogenita Fratellanza Cilena.
art. 3) La sua durata è illimitata.
art. 4) Lo scopo è riunire uomini qualificati e rappresentativi delle Tavole Italiane che abbiano dimostrato e dimostrino profonda e pratica passione per il mare, da essi considerato sorgente inesauribile di vita ed insostituibile via dì scambi economici e culturali tra i popoli: creare cosi, entro ed oltre le frontiere nazionali, una salda rate di fraterna amicizia e di mutua comprensione tra gli appassionati cultori di vita marittima che, in una cornice romantica di cavalleresche tradizioni, riaffermi e garantisca le più alte virtù marinare di lealtà verso la Patria e di amore verso l’umanità.
art. 5) L’Associazione non ha finalità carattere o riferimento in alcun modo di ordine politico e religioso.
art. 6) L’Associazione si compone di soci comunemente detti: Fratelli.
art. 7) Possono essere accolti come Fratelli, con le modalità di cui al successivo articolo, solo : i naviganti da diporto, gli appassionati della pesca sportiva, gli Ufficiali della Marina Militare e Mercantile che praticano gli sport nautici o comunque collaborano allo sviluppo degli stessi, gli scrittori dei mare ed altre distinte persone che da tempo abbiano notoriamente acquisito i richiesti meriti.
art. 8) Per essere accolto quale Fratello, occorre:
a)proposta del Luogotenente della Tavola competente, confermata dal consenso di tutti i componenti il Consiglio della Tavola stessa:
b)comunicazione allo Scrivano Maggiore nominato dal Consiglio Grande e Generale.
art. 9) Per indegnità il Fratello decade dalla sua qualità su delibera del Consiglio Grande e Generale, qualora per tale motivo, dovessero venir meno i meriti in virtù dei quali è stato accolto. Prima di deliberare in merito a voto segreto il Consiglio Grande e Generale dovrà sentire il parere dei Consiglio dei Sette Saggi.
Ai Luogotenenti è concessa la facoltà di “sbarcare” i Fratelli della propria Tavola che mostrino un palese disinteresse per la Fratellanza, nonostante precedente “diffida” seguita entro due mesi da provvedimento di” sospensione”. Lo sbarco comporta obbligo di restituzione della insegna. E’ data facoltà ai Fratelli sbarcati di appellarsi ai Consiglio dei Sette Saggi.
art. 10) Non è prevista quota sociale alcuna.
Contribuzioni a carattere volontario potranno essere versate dai Soci, da Enti o da persone per esigenze di carattere particolare.
art. 11) La Fratellanza è retta da un Consiglio Grande e Generale del quale fanno parte, come membri di diritto pro-tempore, tutti i Luogotenenti delle Tavole italiane, i Commodori, i Connestabili e, come membri eletti dagli stessi membri di diritto, un Luogotenente Generale - Gran Commodoro - ed uno Scrivano Maggiore che ne curerà il funzionamento.
art. 12) Al Consiglio Grande e Generale, oltre alle normali funzioni attribuite ad ogni organo centrale ed al mantenimento dei più cordiali rapporti con le Fratellanze degli altri Paesi, spettano i seguenti compiti particolari:
a) tenuta del “Registro Nazionale delle Insegne Numerate” a mezzo dello Scrivano Maggiore;
b) conferimento dei titoli onorifici di Connestabile ai Fratelli che hanno svolto notevole attività nei confronti della Fratellanza o di Commodoro ai Connestabili che meritassero un riconoscimento di livello superiore. Tali titoli rimangono attribuiti per tutta la permanenza del Fratello onorato nella Fratellanza.
c) nomina del Comitato dei Sette Saggi, composto dal Gran Maestro e da Sei Membri, scelti tra coloro i quali hanno dato indiscutibile prova di attaccamento alla Fratellanza o si siano particolarmente distinti in imprese nautiche; ad uno dei detti Membri viene attribuita la funzione di Scrivano (Segretario).
d) nomina della Commissione degli Esperti che, presieduta dal Capitano di Armamento, composta di due Membri effettivi e due supplenti, ha l’incarico di tenere aggiornato il Libro delle Imprese nautiche ed esprimere il suo parere in ogni questione di carattere tecnico in genere e di navigazione marittima in particolare;
e) nomina di Consulenti nazionali con compiti specifici: detti Consulenti possono essere invitati a partecipare alle riunioni della Commissione degli Esperti con voto consultivo;
f) concessione del riconoscimento alla costituzione delle Tavole, previo esame ed approvazione del loro Statuto;
g) facoltà di sbarcare le Tavole che abbiano dimostrato un palese disinteresse nei riguardi della Fratellanza, nonostante precedente diffida seguita entro due mesi da provvedimenti di sospensione.
art. 13) Elemento fondamentale della Fratellanza sono le Tavole che possono essere costituite in ogni località da un minimo di sette Fratelli fondatori. Sono presiedute da un Luogotenente che le dirige unitamente ad un Consiglio. Tutti eletti dai Fratelli componenti.
Pur coordinate nella loro azione dal Consiglio Grande e Generale, le Tavole conservano piena autonomia funzionale ed amministrativa. Nei confronti della Fratellanza sono rappresentate dal loro Luogotenente.
Lo Statuto delle singole Tavole che verrà per ciascuna di esse legalmente sanzionato nelle forme di legge ed a cura del Consiglio della Tavola stessa, sottoposto, come sopradetto al punto f) dell’art. 12 alla preventiva approvazione del Consiglio Grande e Generale.
art. 14) Il numero massimo complessivo dei Fratelli appartenenti alle Tavole della Fratellanza Italiana è fissato in mille: ciascuno di essi sarà iscritto cronologicamente nel Registro Nazionale delle Insegne Numerate, riceverà una Lettera di Patente e potrà battere bandiera della Fratellanza contrassegnata dal numero corrispondente.
Nei casi di morte, sbarco o di decadenza per indegnità, i numeri già rilasciati ai Fratelli verranno annullati e considerati inesistenti senza possibilità di attribuzione ulteriore. Per tanto il totale massimo di Fratelli, confermato in mille, potrà venire superato soltanto nominalmente agli effetti del numero dell’insegna.
Oltre i Fratelli le Tavole hanno anche Aspiranti ed Allievi che non hanno numero chiuso e partecipano comunque alla vita sociale. Di essi le Tavole tengono ciascuna un distinto Ruolino.
Gli Allievi per anzianità passano ad Aspiranti e la lunga ed attiva permanenza in tale ruolo costituisce titolo preferenziale per l’elevazione a Fratello.
art. 15) Ogni anno, in primavera, convocati dal Gran Commodoro i Fratelli si riuniranno sul mare per lo Zafarrancho Nazionale e si costituiranno così in Assemblea Sovrana alla quale sola, con maggioranza dei due terzi delle Tavole, spetta apportare modifiche al presente Statuto.
art. 16) Tutte le cariche, conferite a titolo onorario, sono assolutamente gratuite, e non è previsto alcun rimborso spese:
durano due anni, ad eccezione dei Sei Membri del Comitato dei Sette Saggi che ogni anno vengono rinnovati per metà per sorteggio. Gli uscenti possono essere confermati. Per il caso in cui la Fratellanza sia priva del Gran Commodoro, le mansioni di questo verranno espletate a turno annuale dai Commodori in carica. Il turno verrà fissato per sorteggio fra tutti i Commodori in maniera da assicurare una successione regolare per parecchi anni e durerà un anno con l’attribuzione di Commodoro Designato.
Le cariche previste da questo Statuto potranno essere rese visibili con dei segni o dei simboli a ricamo da apporsi al di sopra del distintivo della Fratellanza. I distintivi saranno quelli approvati dal Consiglio.
art. 17) Le controversie di qualsiasi genere che dovessero malauguratamente insorgere in seno alla Fratellanza, anche per la interpretazione della presente Carta Statutaria, saranno risolte da un Giuri d’Onore composto dal Gran Maestro del Comitato dei Setti Saggi, dai Connestabili e Commodori, dal Capitano d’Armamento e dallo Scrivano Maggiore.
Il Giuri d’Onore deciderà inappellabilmente e senza formalità di procedura.
Il suo giudizio diverrà esecutivo con la controfirma del Gran Commodoro.
Statuto e sue interprazioni
E’ vero che lo Statuto dei Fratelli della Costa è soggetto a modifiche ai sensi dell’art. 15, con la maggioranza dei due terzi delle Tavole costituite in Assemblea Sovrana;
ma mettervi mano per modificarlo, è impresa ardua ed, a nostro parere, difficilissima; perché qualunque sua modifica rischia di distorcerne i contenuti, i Principi che ne sono a base, rompendone l’equilibrio suo interno così come concepito e voluto dai Fratelli Fondatori.
Con le sue modifiche si rischia di avere tra le mani uno strumento normativo diverso dell’Originale e tale da modificare la stessa natura della Fratellanza.
A colpi di maggioranza non c’è limite alla legittimazione di qualunque distorsione si voglia apportare.
Prima di arrivare a tanto, lo stesso Statuto dispone, all’art 17, il mezzo più idoneo per risolvere i problemi che possono sorgere in sede di sua applicazione, affidando la sua interpretazione al Giurì d’Onore.
L’interpretazione salva lo Statuto nella sua integrità.
Essa si rende necessaria tutte le volte in cui la pratica della sua applicazione si discosti, in qualunque modo, dalle sue norme, creando situazioni di fatto in contrasto con esso.
La vigilanza e la tutela delle sue regole e dei suoi Principi è affidata ad ogni Fratello ed ad ogni membro di diritto del Giurì d’Onore.

Conformemente a questo orientamento, i Giurì d’Onore del 1994 e del 2003 hanno assolto a questo compito istituzionale, per cui in atto, l’ordinamento statutario, integrato dalle interpretazioni di alcune sue norme, si compone per come segue:

STATUTO DEI FRATELLI DELLA COSTA INTEGRATO DALLE INTERPRETAZIONI DEI GIURÌ D’ONORE


Art. 1 Sotto il nome di “Associazione Internazionale dei Fratelli della Costa – Fratellanza Italiana – è costituita un’associazione ai sensi dell’art. 36 e seguenti del c.c. con sede ideale in Roma e sede effettiva ove ha sede la Tavola in cui appartiene il Gran Commodoro, Luogotenente Generale pro tempore.

Art. 2 La Fratellanza Italiana aderisce all’Associazione Internazionale che si ispira ai Grandi Principi enunciati dalla primogenita Fratellanza Cilena.

Art. 3 La sua durata è illimitata.

Art. 4 Lo scopo è: riunire uomini qualificati e rappresentativi delle Tavole Italiane che abbiano dimostrato e dimostrino profonda pratica passione per il mare, da essi considerato sorgente inesauribile di vita ed insostituibile via di scambi economici e culturali tra i popoli; creare così, entro ed oltre i confini nazionali, una salda rete di fraterna amicizia e di mutua comprensione tra gli appassionati cultori di vita marittima che, in una cornice romantica di cavalleresche tradizioni, riaffermi e garantisca le più alte virtù marinare di lealtà verso la Patria e di amore verso l’Umanità.

Art. 5 L’Associazione non ha finalità, carattere  o riferimento in alcun modo, di ordine politico e religioso.

Art. 6 L’Associazione si compone di soci comunemente detti: Fratelli.

Art. 7 Possono essere accolti come Fratelli, con le modalità di cui al successivo articolo, solo: i naviganti da diporto; gli appassionati della pesca sportiva;: gli ufficiali della marina militare e mercantile che praticano gli sport nautici o comunque collaborano allo sviluppo degli stessi; gli scrittore del mare ed altre distinte persone che da tempo abbiano notoriamente acquisito  i richiesti meriti.


Art. 8
Per essere accolto quale Fratello occorre:

a)      proposta del Luogotenente della Tavola competente, confermata dal consenso di tutti i componenti il Consiglio della Tavola stessa;

b)      b) comunicazione allo Scrivano Maggiore nominato dal Consiglio Grande e Generale.

Art. 9  Per indegnità il Fratello decade dalla sua qualità su delibera del C.G. e G., qualora per tale motivo dovessero venire meno i meriti  in virtù dei quali è stato accolto. Prima di deliberare in merito, a voto segreto,  Il Consiglio Grande e Generale dovrà sentire il parere del Consiglio dei Sette Saggi.

Ai Luogotenenti è concessa la facoltà di “sbarcare” i Fratelli della propria Tavola che mostrino un palese disinteresse per la Fratellanza, nonostante precedente “diffida” seguita entro due mesi da provvedimento di “sospensione”. Lo sbarco comporta l’obbligo di restituzione dell’insegna. E’ data facoltà ai Fratelli sbarcati di appellarsi al Consiglio dei Sette Saggi.

Art.  9 in relazione agli artt. 2 e 4 dello Statuto, nella parte che dispone: caso di sbarco per “indegnità” e per “disinteresse” nella diversa ipotesi di conflittualità in atto ed insanabili esistenti tra un Fratello ed il resto della Tavola.

 Essi sono interpretati dal G. d’O. del 1994 per come segue:

Nell’ipotesi di conflittualità insanabili tra uno  o più Fratelli ed il resto della Tavola di appartenenza che non rientrino nei casi di indegnità o di disinteresse previsti dallo Statuto, il Luogotenente ed il Consiglio di Tavola o due decimi dei Fratelli di Tavola, possono chiedere che sul caso si apre un pronto ed aperto dibattito in seno all’assemblea di Tavola. Constata l’impossibilità di una conciliazione, la stessa assemblea delibera a maggioranza semplice dei Fratelli appartenente alla Tavola sull’allontanamento del Fratello e/o dei Fratelli indesiderati. Nel contempo assegna allo stesso un termine non inferiore a mesi sei entro cui possa (o no) chiedere ed ottenere imbarco presso altra Tavola. Nell’ipotesi di mancato imbarco è/sono automaticamente sbarcati. Contro la decisione dell’assemblea di tavola, il Fratello allontanato può rivolgersi al Consiglio dei Sette Saggi che deciderà per il meglio secondo l’Ottalogo. E’ escluso che il Fratello/i, dal momento in cui è/sono stato/i proposto/i per l’allontanamento, possa/possano costituire una nuova Tavola.

Interpretazione dell’Art. 9 dello Statuto in relazione alla legge 4^ dell’Ottalogo, sotto l’aspetto delle sanzioni ivi previste; b) per renderle entrambe rispondenti al principio di garanzia del doppio grado del giudizio.
Essi sono interpretati dal G. d’O. del 1994, per come segue:
a) Per le sanzioni diverse dalla sbarco per disinteresse o per indegnità, il Gran Commodoro, previo parere del Comitato dei Sette Saggi, dovrà provvedere ad irrorarle nella misura che riterrà opportuna.
b) Nel caso di sbarco per disinteresse il doppio grado è costituito: I° Luogotenente, previo parere del Consiglio di Tavola; II° Comitato dei Saggi. – Nel caso di sbarco per indegnità, il doppio grado è costituito: I° C. G. e G. previo parere del Comitato dei Saggi; II° Giurì d’Onore. Per le sanzioni di cui all’art. 4 dell’Ottalogo, comminate dal Gran Commodoro o dal Luogotenente, non è necessario il doppio grado del giudizio.

Art. 10 Non è prevista quota sociale alcuna. Contribuzioni a carattere volontario potranno essere versate dai Soci, da Enti o da Persone per esigenze di carattere particolare.
Interpretazione dell’Art. 10 dello Statuto nella parte che dispone: “Non è prevista quota sociale alcuna. Contribuzioni a carattere volontario potranno essere versate dai soci …, per esigenze di carattere particolare”.
Essa è interpretata dal G. d’O. del 1994 per come segue:
L’esecuzione delle delibere legittimamente assunte dal C.G.G. con obbligazioni verso terzi, comporta l’assunzione volontaria dell’obbligo, da parte dei Fratelli ed Aspiranti, di contribuirvi con quote tra loro uguali. b) La ripartizione dei contributi avviene per Tavola in relazione al numero dei Fratelli ed Aspiranti risultanti dal ruolino che ciascuna Tavola dovrà inviare allo Scrivano Maggiore entro la data indicata dal C.G. e G. con apposita delibera: nel caso tale adempimento non si verifichi vale il ruolino precedente. Delegato alla riscossione e responsabile dell’adempimento è il Luogotenente di Tavola. c) L’inadempimento del Fratello è prova del suo palese disinteresse verso la Fratellanza. Di conseguenza il Luogotenente ha facoltà di sbarcare il Fratello ai sensi dell’art. 9 dello Statuto.

Art. 11 La Fratellanza è retta da un Consiglio Grande e Generale del quale fanno parte, come membri di diritto pro tempore, tutti i Luogotenenti della Tavole Italiane, I Commodori, i Connestabili e come membro eletto dagli stessi membri di diritto, un Luogotenente Generale – Gran Commodoro - ed uno Scrivano Maggiore che ne curerà il funzionamento.

Art. 12 Al Consiglio Grande e Generale, oltre alle normali funzioni attribuite ad ogni organo centrale ed al mantenimento dei più cordiali rapporti con le Fratellanze degli altri Paesi, spettano i seguenti compiti particolari:
a) tenuta del “Registro Nazionale delle Insegne Numerate” a mezzo dello Scrivano Maggiore;
b) conferimento dei titoli onorifici di Connestabile ai fratelli che hanno svolto notevole attività nei confronti della Fratellanza e di Commodoro ai Connestabili che meritassero un riconoscimento di livello superiore. Tali titoli rimangono attribuiti per tutta la permanenza del Fratello onorato nella Fratellanza.
c) Nomina del Comitato dei Sette Saggi, composto dal Gran Maestro e da sei membri scelti tra coloro i quali hanno dato indiscutibile prova di attaccamento alla Fratellanza o si siano particolarmente distinti in imprese nautiche: ad uno dei detti membri viene attribuita la funzione di Scrivano.
d) Di nomina della Commissione degli Esperti che, presieduta dal Capitano d’Armamento, composta da due membri effettivi e due supplenti, ha l’incarico di tenere aggiornato il Libro della Imprese Nautiche ed esprimere il suo parere in ogni questione di carattere tecnico in genere e di navigazione marittima in particolare.
e) Nomina i Consulenti Nazionali con compiti specifici. Detti consulenti possono essere invitati a partecipare alle riunioni della Commissione degli Esperti con voto consultivo.
f) Concessione del riconoscimento alla costituzione delle Tavole, previo esame ed approvazione del loro statuto.
g) Facoltà di sbarcare la Tavole che abbiano dimostrato un palese disinteresse nei riguardi della Fratellanza, nonostante precedente diffida seguita entro due mesi, da provvedimenti di sospensione.
Interpretazione Art. 12 sulla attribuzione al C. G. e G. della facoltà di conferimento del titolo onorifico di Commodoro in via automatica.
Il G. d’O. del 1994 così interpreta:
La deliberazione del C. G. e G. del Maggio 1983 appare in contrasto con l‘art. 12 lettera b) dello Statuto. Conseguentemente la nomina del Gran Commodoro a Commodoro deve essere deliberata dal C.G. e G. … .
Interpretazione dell’Art. 12 lettera b) in relazione all’art. 9 per i casi di sbarco per indegnità o disinteresse in cui incolpato sia un Maggiorenne titolare di un titolo onorifico ed. in quanto tale, componente il C.G. e G. ed il Giurì d’Onore.
Il Giurì d’Onore del 1994 ha così interpretato:
“Maggiorenti” devono intendersi i Fratelli insigniti di titoli onorifici, deliberati dal C.G. e G. a norma dell’art. 12 dello Statuto, Connestabili, Commodori, nonché il Gran Commodoro, lo Scrivano Maggiore, il Gran Maestro dei Saggi, il Capitano d’Armamento, l’Armero Major,, essendo stato questi equiparato a Connestabile. A) Non è ipotizzabile il caso di sbarco per disinteresse di un Maggiorente; b) in questo caso si usino nei suoi confronti tolleranza ed affetto. C) E’ confermato l’obbligo per il Maggiorente del pagamento delle taglie poste a suo carico. D) In caso di allontanamento dalla propria Tavola e di mancato imbarco in altre Tavole, è facoltà del Maggiorente chiedere l’imbarco nella Tavola Ammiraglia.

Art. 13 Elemento fondamentale della Fratellanza sono le Tavole che possono essere costituite in ogni località con un minimo di sette Fratelli Fondatori. Sono presiedute da un Luogotenente che le dirige unitamente ad un Consiglio. Tutti eletti dai Fratelli componenti.
Pur coordinate nella loro azione dal Consiglio Grande e Generale, le Tavole conservano piena autonomia funzionale ed amministrativa. Nei confronti della Fratellanza sono rappresentate dal loro Luogotenente.
Lo Statuto delle singole Tavole che verrà, per ciascuna di esse, legalmente sanzionato nelle forme di legge ed a cura del Consiglio della Tavola stessa, sottoposto, come sopra detto al punto f) dell’art. 12, alla preventiva approvazione del Consiglio Grande e Generale.

Art. 14 Il numero massimo complessivo dei Fratelli appartenenti alle Tavole della Fratellanza Italiane è fissato in mille. Ciascuno di essi sarà iscritto cronologicamente nel registro Nazionale delle Insegne Numerate; riceverà una Lettera di Patente e potrà battere bandiera della Fratellanza contrassegnata dal numero corrispondente. Nei casi di morte, sbarco o di decadenza per indegnità, i numeri già rilasciati ai Fratelli verranno annullati e considerati inesistenti senza possibilità di attribuzione ulteriore. Pertanto il totale massimo dei Fratelli, confermato in mille, potrà venire superato soltanto nominalmente agli effetti del numero dell’insegna.
Oltre i Fratelli le Tavole hanno anche Aspiranti ed Allievi che non hanno numero chiuso e partecipano comunque alla vita sociale. Di essi le Tavole tengono ciascuna un distinto ruolino.
Gli Allievi per anzianità passano Aspiranti e la lunga ed attiva permanenza in tale ruolo costituisce titolo preferenziale per l’elevazione a Fratello.

Art. 15 Ogni anno in primavera, convocati dal Gran Commodoro, i Fratelli si riuniranno sul mare per lo Zafarrancho Nazionale e si costituiranno così in Assemblea Sovrana alla quale sola, con maggioranza dei due terzi delle Tavole, spetta apportare modifiche al presente Statuto.
Interpretazione dell’Art. 15 dello Statuto nella parte che dispone: “con maggioranza dei due terzi delle Tavole, spetta apportare modifiche al presente Statuto”.
Essa è così interpretata dal G. d’O. del 1994:
a)Il C.G. e G. per le modifiche dello Statuto è composto esclusivamente dai rappresentanti delle Tavole Italiane. b) La maggioranza dei due terzi necessaria per la modifica, è costituita dal voto favorevole delle Tavole legittimate a farne parte. Vengono pertanto escluse: le Tavole non in regola con il tesoro; le Tavole in cantiere; la Tavola Ammiraglia; le Tavole che per qualsiasi motivo non hanno diritto al voto. c) Delle modifiche proposte la Scrivaneria Maggiore deve dare comunicazione a tutti i Fratelli. d) Il rappresentante di Tavola, per partecipare all’Assemblea Nazionale deve depositare verbale dell’assemblea della propria Tavola nel quale si dia atto che l’argomento è stato discusso e che egli è autorizzato ad esprimere il voto della Tavola riguardo alle modifiche proposte.

Art. 16 Tutte le cariche, conferite a titolo onorario, sono assolutamente gratuite e non è previsto alcun rimborso spese. Durano in carica due anni, ad eccezione dei sei membri del Comitato dei Sette Saggi che ogni anno vengono rinnovati per metà per sorteggio. Gli uscenti possono essere riconfermati. Per il caso in cui la Fratellanza sia priva del Gran Commodoro, le mansioni di questo verranno espletate a turno annuale dai Commodori in carica. Il turno verrà fissato per sorteggio tra tutti i Commodori in maniera da assicurare una successione regolare per parecchi anni e durerà un anno con l’attribuzione di Commodoro Designato. Le cariche previste da questo Statuto potranno essere rese visibili con dei segni o dei simboli a ricamo da apporsi al di sopra del distintivo della Fratellanza. I diastintivi9 saranno quelli approvati dal Consiglio.
Interpretazione dell’art. 16 dello Statuto in relazione al quesito: Se sia conforme allo spirito di esso, oltre che alla lettera, la riproposizione delle stesse persone alle medesime cariche elettive, dopo che è scaduto il termine fissato dalla norma, in assenza di una specifica previsione statutaria che espressamente consenta la rielezione.
Il Giurì d’Onore del 2003 così interpreta: Esaminato l’art. 16 dello Statuto che dispone che tutte le cariche onorifiche durano due anni; che dispone altresì che gli uscenti possono essere riconfermati; considerato che lo Statuto ove ha voluto mantenere un Fratello nelle funzioni di una carica onorifica – quale il caso dell’elezione dei sei Saggi – oltre al termine di scadenza previsto, lo ha espressamente regolamentato, considerata la ratio come sopra interpretata che ha portato a questa diversa statuizione; rilette le Leggi dell’Ottalogo e ricercati i Principi che lo ispirano; riesaminati lo statuto e la Dichiarazione Solenne; ritiene che nella nostra Fratellanza tutti i Fratelli hanno pari dignità ed uguali diritti, nonché la giusta aspettativa di alternarsi alla copertura delle cariche onorifiche elettive nazionali. Quindi ritiene che alle altre cariche onorifiche, assolvendo a funzioni diverse da quelle proprie del Comitato dei Saggi, non si può essere riconfermati se non per una sola volta. In conseguenza interpreta lo Statuto nel senso che implicitamente esiste il divieto di nomina alle altre cariche onorifiche elettive nazionali di cui agli artt. 11 e 12 , oltre la seconda elezione. La riproposizione per la terza volta avanti al C.G. e G. dello stesso Fratello alla nomina della stessa carica è illegittima e priva di ogni effetto giuridico. La nomina deve essere tosto rinnovata a favore di un altro Fratello. Nel caso in cui incorra in tale incompatibilità il Gran Commodoro, si applica la disposizione contenuta nell’art. 16 dello statuto “ per il caso in cui la Fratellanza sia priva del Gran Commodoro”. Nel caso vi incorrano i Maggiorenti nominati ai sensi dell’art. 12, la carica viene assunta: per il Gran Maestro, dal membro del Comitato dei Saggi più anziano in carica, tenuto conto, nel computo, delle precedenti nomine a Saggio. Per gli altri membri, la nomina provvisoria fino al rinnovo delle cariche è di competenza del Commodoro designato.

Art 17 Le controversie di qualsiasi genere che dovessero malauguratamente insorgere in seno alla Fratellanza, anche per la interpretazione della presente carta Statutaria, saranno risolte da un GIURì d’ ONORE composta dal Gran Maestro dei Comitato dei Sette Saggi, dai Connestabili e Commodori, dal Capitano d’Armamento e dallo Scrivano Maggiore.
Il Giurì d’Onore deciderà inappellabilmente e senza formalità di procedura. Il suo giudizio diverrà esecutivo con la controfirma del Gran Commodoro.
Interpretazione dell’Art. 17. In relazione al Punto 2 lettera c) della Dichiarazione Solenne; alle delibere del C.G. e G. richiamate nelle Istituzioni a pag. 10; a quelle in sede di Zaf. Naz. di Siracusa in ordine al quesito: se il C.d’A. sia membro o no del C. G. e G.
Il Giurì d’Onore del 1994 così interpreta: Il Capitano d’Armento è membro del C.G. e G.


Interpretazione dell’Art. 17. Su come interpretare la norma suddetta in ordine ai seguenti punti:
a) a chi spetti l’iniziativa della convocazione del Giurì d’Onore;
b) intende il G. d’O. darsi un minimo di autoregolamentazione per il suo funzionamento interno?
c) a chi spetta dare esecuzione alle sue decisioni?
Il Giurì d’Onore del 1994 così interpreta:
In risposta al punto a): considerato che il G. d’O. ha duplice funzione , di interprete delle norme statutarie e di organo giudicante di ultima istanza, diverse sono le competenze per la richiesta di convocazione.
Nel caso che la richiesta sia fatta affinché svolga la funzione di interprete della carta statutaria, abilitati alla sua convocazione sono: ciascun membro che ne faccia parte di diritto; ciascun organo statutario; un numero di Fratelli tale che giustifichi e qualifichi la richiesta.
Nel caso che sia chiamato a svolgere la funzione di organo giudicante, abilitato alla richiesta della sua convocazione può essere chiunque ne abbia un interesse diretto.
Nell’un caso e nell’altro la richiesta va presentata contemporaneamente a Gran Commodoro – Scrivano Maggiore – Gran Maestro
In risposta al punto b): decide che il G. d’O. si autoregolamenti di volta in volta, con riguardo alle questioni trattate; elegge tra i presenti il Presidente ed il Segretario delibera a maggioranza semplice ed in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
In risposta al punto c), decide: Ogni organo statutario nell’ambito delle proprie funzioni.
Interpretazione dell’Art. 17. Sulla legittimità della sua sede; della convocazione e costituzione.
Il Giurì d’Onore nel 2003 così interpreta:
a)Sede. E’ scelta in virtù del potere di autoregolamentazione, in accoglimento di richiesta dei Fratelli istanti.
b) Convocazione del G. d’O. in veste di interprete dello Statuto. E’ disposta da suoi membri di diritto in virtù del disposto del G. d’O. del 1994 che così ha interpretato: Nel caso la richiesta sia fatta affinché svolga la funzione di interprete della carta Statutaria, abilitati alla sua convocazione sono ciascun membro che ne faccia parte di diritto.
b1) Convocazione del G. d’O. in veste di organo giudicante. Richiesta rivolta allo Scrivano Maggiore, gran Maestro e Gran Commodoro; preso atto che questi organi statutari legittimati alla sua convocazione non hanno provveduto, decide che in questa sua funzione, allo stato, esso non è costituito.
c)Costituzione. Incompatibilità a parteciparvi per interessi in conflitto. “avuto riguardo ai contenuti dei quesiti posti, il G. d’O. ritiene che hanno interessi contrastanti ciascuno dei componenti uscenti degli organi statutari elettivi nazionali che hanno ripresentato la loro candidatura alla stessa carica. In ordine ai membri eletti del Comitato dei Saggi, poiché ai sensi dell’art. 16 dello Statuto, il rinnovo di esso avviene ogni anno per metà dei suoi membri scelti per sorteggio, il G. d’O. ritiene che non ci sia incompatibilità dei Saggi aventi diritto a comporlo, qualora costoro dichiarino espressamente che si sottoporranno, nel caso siano sorteggiati, alla normativa vigente.
Interpretazione in tema di Consiglio di Quadrato sulla decisione del G. d’O. del 1994 in proposito alla sua composizione. Il Giurì d’Onore del 2003 così interpreta:
a) Il Consiglio di Quadrato è: organo consultivo costituito dai singoli Maggiorenti e Fratelli che sono nominati dal Gran Commodoro a farne parte.
b) Incompatibilità nell’appartenere contemporaneamente al Consiglio di Quadrato ed al Comitato dei Saggi, chiamato a svolgere le sue funzioni statutarie che possono essere anche quelle di censurare l’attività di quell’organo consultivo.
“Preso atto che il Comitato dei sette Saggi ha funzione di alta vigilanza a che siano garantite le più alte tradizioni di lealtà come indicato al punto 2 b) della Dichiarazione Solenne, è da escludere che il Fratello componente il Comitato possa esserlo anche del consiglio di quadrato nei cui confronti può essere chiamato a svolgere le funzioni di censore. Conseguentemente stabilisce il divieto assoluto per i Saggi dal partecipare al consiglio di quadrato.
c) Altra Incompatibilità a farne parte. “Sono esclusi in senso assoluto dal far parte del Consiglio di Quadrato, i Maggiorenti eletti alle cariche nazionali che, per le loro funzioni statutarie devono mantenere assoluta la loro indipendenza quali: i sette membri del Comitato dei Sette Saggi.
d) Sono incompatibili a far parte del Consiglio di Quadrato e se lo compongono ne decadono immediatamente, i Componenti del Giurì d’Onore, dalla data della sua convocazione e fino a che non siano completati gli atti di esecuzione delle sue deliberazioni.
d) Obbligo di astensione. Incompatibilità tra Maggiorente Saggio con la sua funzione di membro del Giurì d’Onore quando questo si riunisce in sede giudicante. Ricusazione.
“Vista la deliberazione assunta dal G. d’O. del 1994 nel caso in cui il Comitato dei Saggi sia stato chiamato in funzione di organo consultivo per esprimere il parere obbligatorio (caso indicato al punto a); sia stato chiamato in funzione di organo giudicante di secondo grado (caso punto b); sia stato chiamato in funzione di organo consultivo per esprimere il parere obbligatorio (caso successivo al b), i Saggi che vi hanno preso parte, se componenti di diritto del G. d’O. convocato nella sua funzione di organo giudicante, devono astenersi dal parteciparvi. In caso contrario vi è obbligo del Presidente di ricusarli.
Interpretazione dell’Art. 17 dello Statuto nella disposizione che detta: Il Giurì d’Onore ….. Il suo giudizio diverrà esecutivo con la controfirma del Gran Commodoro.
Il Giurì d’Onore del 2003 così decide: “Per la sua efficacia è esclusa la funzione del visto di legittimità del Gran Commodoro nel caso in cui lo stesso ha interessi personali in assoluto contrasto con le deliberazioni assunte. Manda al segretario di procedere alla sua comunicazione ed ad ogni altro atto consequenziale, nonché agli ulteriori adempimenti secondo Statuto e le altre disposizioni normative che lo riguardano.
   
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