Lettera aperta ai Capitani delle Fratellanze Nazionali
 
 

 

Lettera aperta

Al Capitano Nazionale della Fratellanza della Costa Cilena

fondatrice della Fratellanza Mondiale

 

Ai Capitani Nazionali dei Fratelli della Costa

sparsi in tutti i litorali del mondo

Nei loro covi a terra

 

 

Rappresento in Italia i FRATELLI della COSTA che si sono voluti differenziare nell’anno 2003, dalla vecchia Fratellanza allora presieduta dal Gran Commodoro Edilio Di Martino, aggiungendo nella propria insegna un’altra stella bianca al centro sotto i due remi e sopra il numero di bitacora che, in Italia, identifica ogni fratello.

Altresì abbiamo aggiunto alla denominazione originaria di Fratelli della Costa – Italia (o, Fratellanza della Costa – Italia) la specificazione di: “Fratelli Fedeli allo Statuto”.

 

L’esigenza della parziale diversa denominazione è conseguenza del fatto che la vecchia Fratellanza Italiana solo apparentemente mantiene la propria esistenza ed ufficialità ma si ostina a mantenere la sua rappresentanza presso le altre Fratellanze Nazionali, in virtù del Principio condiviso da tutte le Fratellanze, che gli affari interni ad una Fratellanza Nazionale sono insindacabili da parte delle altre Fratellanze.

Il divieto di interferenza e controllo da parte degli Organi Rappresentativi della Fratellanza Primigenia Cilena e delle altre Fratellanze Nazionali, è sufficiente per conferire e mantenere  riconoscimento formale a qualunque Associazione nazionale che abbia ottenuto una volta un accreditamento internazionale.

 

Nell’anno 2003 nella Fratellanza Italiana sono accaduti eventi gravi e Voi, Fratellanze Nazionali, conoscete solo quanto dichiarato dai rappresentanti della vecchia Fratellanza Italiana, che, in virtù di quel Principio di non interferenza, vi appaiono ancora legittimi. Mi riferisco alla comunicazione apparsa in un numero di Tortuga edito da Secoin, in cui il rappresentante della Fratellanza Italiana dichiarava che erano espulsi per indegnità i Fratelli: Commodoro Luigi Piccione, numero di bitacora 1106, arruolato l’1.01.1974, già luogotenente della Tavola di Siracusa, Capitano d’Armamento dal 1986 al 1993, Gran Commodoro dal 1993 1l 1995; i Fratelli Connestabili: Hermano Major Cesare Checchi – n. b. 936 – arruolato l’1.03.1972, già luogotenente della Tavola di Firenze; Scrivano Maggiore dal 1991 al 1995, componente del Comitato dei Sette Saggi dal … al … ; Franco Fanara - n. b. 1012 – arruolato l’1.10.1974, luogotenente della Tavola di Pavia; già Capitano d’Armamento sotto la presidenza del Gran Commodoro Piccione, già Saggio; Dore Orlando n. b. 887 arruolato l’1.11.1970 già Saggio e già Capitano d’Armamento nel periodo di presidenza Di Martino; Il Fratello PierLuigi Mazzetti – n. b. 1406 – arruolato l’1.05.1984, già scrivano della Tavola di La Spezia, Esperto sotto la presidenza Di Martino.

 

Per chiarezza del testo che segue, devo premettere che la Fratellanza italiana è governata dai seguenti organi:

·         Dichiarazione Solenne. Il 10 marzo 1957 i Padri Fondatori riuniti nel primo zafarrancho nazionale, con la firma di questo atto istituivano la Fratellanza italiana e fissavano i suoi caratteri fondamentali

·         Statuto. Costituisce il documento di base che regola la vita della Fratellanza Italiana. E’ stato redatto nel rispetto dei principi stabiliti nella Dichiarazione Solenne ed approvato il 10 Marzo 1957. Nel 1988 il 19 Novembre è stato depositato per le registrazione ad ogni effetto di legge con atto rogito  notaio Amadesi di Ravenna repertorio n.119177 – fascicolo 8684.

·         Comitato dei Sette Saggi. E’ previsto sia nella Dichiarazione Solenne (art 2b), sia dallo Statuto (art 12). E’ eletto dal Consiglio Grande e Generale. Ne fanno parte 7 Fratelli che eleggono un presidente che assume il titolo di Gran Maestro. Tre degli altri 6 Saggi ogni anno vengono estratti a sorte e sono sostituiti da nuovi eletti. Gli altri tre scadono dopo due anni e vengono sostituiti da nuovi eletti. Al Comitato dei Sette Saggi “spetta l’alta vigilanza a che siano garantite… le più alte tradizioni di lealtà verso la Patria e di amore verso l’umanità…”.

·         Gran Maestro. E’ il presidente del Comitato dei Sette Saggi

Giurì d’0nore. E’ previsto dall’art. 17 dello Statuto e non è elettivo, ma ne fanno parte di diritto il Gran Maestro, i Connestabili, i Commodori, il Capitano d’Armamento e lo Scrivano Maggiore. L’art 17 precisa: “Le controversie di qualsiasi genere… anche per l’interpretazione della presente Carta Statutaria, saranno risolte da un Giurì d’Onore…” che “…deciderà inappellabilmente e senza formalità di procedura. Il suo giudizio diverrà esecutivo con la controfirma del Gran Commodoro.” I poteri del Giurì d’Onore sono stati poi precisati meglio dallo stesso Giurì con deliberazioni successive: l’ultima risale al del 23.04.1994  che al quesito VIII sull'art. 17 dello Statuto " A chi spetti l'iniziativa della convocazione del Giurì d'Onore, così ha deciso: "nel caso la richiesta sia fatta affinché svolga la funzione di interprete della carta statutaria, abilitati alla sua convocazione sono: ciascun membro che ne faccia parte di diritto".

·         Consiglio di Quadrato. E’ un organo non statutario di consultazione del Gran Commodoro. Non è elettivo e non ha un numero fisso di appartenenti. E’ nominato dallo stesso Gran Commodoro

·         Maggiorenti. Sono Maggiorenti della Fratellanza italiana tutti i Fratelli che abbiano meritato titoli onorifici della Fratellanza (Hermano Mayor, Connestabile, Commodoro, ecc) e quelli che ricoprono cariche nazionali.

 

Nel 2003 è accaduto che quattro componenti di diritto del Giurì d’Onore, autoconvocatosi di diritto, su richiesta del Fratello Pier Luigi Mazzetti, ai soli fini della funzione di interpretazione dello Statuto e della Dichiarazione Solenne [avendone facoltà ai sensi della precedente deliberazione del Giurì d’Onore del 1994, essendo la convocazione attribuzione del Gran Commodoro solo nel caso di controversie insorte tra Fratelli] nelle persone del Commodoro Luigi Piccione, dei Connestabili Cesare Checchi Hermano Major, Franco Fanara, Dore Orlando, a richiesta del fratello PierLuigi Mazzetti, hanno emesso lodo che ha interpretato le norme Statutarie relative a:

 

Quesito n. 1. Decida il Giurì d'Onore se vi siano motivi di incompatibilità nell'appartenere contemporaneamente al Cconsiglio di Quadrato ed al Comitato dei Sette Saggi, chiamato a svolgere le sue funzioni statutarie che possono essere anche quelle di censurare l'attività di quell'organo consultivo”.

 

“Il Giurì d'Onore decide:

Preso atto che il Comitato dei Sette Saggi ha la funzione di alta vigilanza acché siano garantite le più alte tradizioni di lealtà come indicato al punto 2) b) della Dichiarazione Solenne, è da escludere che il Fratello componente il Comitato, possa esserlo anche del Consiglio di Quadrato nei cui confronti può essere chiamato a svolgere le funzioni di censore.

Conseguentemente, la doppia appartenenza comporta a carico del Fratello, l'automatica ed immediata decadenza quale membro del Comitato.

La decisione è assunta all’unanimità”.

 

“Quesito n. 2°.  Dia il Giurì d'Onore una interpretazione autentica sui criteri che devono essere osservati nella composizione del Consiglio di Quadrato.

In particolare specifichi se i Maggiorenti devono intendersi membri di diritto oppure occorre che essi siano chiamati dal Gran Commodoro, dal momento che la lettura del dispositivo lascia dubbi al riguardo.

 

“Il Giurì d'Onore decide:

Poiché il Consiglio di Quadrato è organo consultivo del Gran Commodoro, esso è costituito da Maggiorenti e Fratelli che sono chiamati da costui a farne parte. Sono esclusi in senso assoluto dal far parte del Consiglio di Quadrato i Maggiorenti eletti alle cariche nazionali che, per le loro funzioni statutarie devono avere assoluta loro indipendenza, quali i membri del Comitato dei Sette Saggi. Sono incompatibili a far parte del Consiglio di Quadrato e se lo compongono ne decadono immediatamente, i componenti del Giurì d'Onore dalla data della sua convocazione e fino a che non siano completati gli atti di esecuzione delle sue deliberazioni.

La decisione è assunta all’unanimità”.

 

“Quesito n. 3°. Decida il Giurì d'Onore se la elezione di un Maggiorente a Saggio renda incompatibile questa sua posizione con la funzione di membro del Giurì d'Onore quando questo si riunisce in sede Giudicante. Stabilisca in particolare nel caso sia sottoposto a giudizio in grado d'appello un lodo dei Saggi, sia obbligo per costoro ed il Gran Maestro di astenersi dal partecipare a questo procedimento”.

“Il Giurì d'Onore decide:

Vista la deliberazione assunta da questo Giurì d'Onore  nel lodo del 23.04.1994 al Quesito VI, nel caso in cui il Comitato dei Sette Saggi sia stato chiamato, come è previsto da essa decisione al punto a) in funzione di organo consultivo per esprimere il parere obbligatorio; nel punto b) in funzione di organo giudicante di 2° grado; nel punto successivo in cui è chiamato in funzione di organo consultivo per esprimere il parere obbligatorio, i Saggi che vi hanno preso parte, se componenti di diritto del Giurì d'Onore convocato nella sua funzione di organo giudicante, devono astenersi dal parteciparvi. In caso contrario vi è l'obbligo per il Presidente di ricusarli.

La decisione è assunta all’unanimità”.

 

“Quesito n. 4. Decida il Giurì d'Onore come interpretare le norme che regolano l'elezione dei Saggi. In particolare specifichi se la possibilità di riproporre l'elezione di un Saggio estratto a sorte per la sua sostituzione, possa essere riproposto anche in assenza di motivo eccezionale. Dica ancora se la prassi instauratasi da tempo per la quale sistematicamente, salvo casi eccezionali, sono riproposti i Saggi estratti, non sia sostanzialmente elusiva del Principio per il quale ogni anno il Collegio dei Saggi si deve parzialmente rinnovare”.

 

“Il Giurì d'Onore decide:

Esaminato l'art. 16 dello Statuto che in proposito dispone che i sei Membri del Comitato dei Sette Saggi vengono rinnovati per metà per sorteggio; che gli uscenti possono essere riconfermati; esaminato l'art. 12 dello Statuto che attribuisce al Consiglio Grande e Generale il compito di nominare i membri del Comitato dei Sette Saggi; considerato che il diverso sistema di nomina è stato assunto al fine di dare continuità nel tempo all'alta funzione etica di vigilanza stabilita al punto 2 b) della Dichiarazione Solenne, il Giurì d'Onore ritiene che esiste, nella disposizione di cui all'art. 16, un equilibrio perfetto tra tutte le componenti indicate per il rinnovo delle nomine al fine di rendere più efficaci gli Scopi che lo Statuto si propone. Pertanto esso deve essere applicato con rigore ed alla lettera, ricorrendo alla possibilità della riconferma da parte del Consiglio Grande e Generale solo in casi eccezionali.

Di conseguenza la prassi instaurata in Consiglio Grande e Generale di riproporre e riconfermare alle nomine i Saggi uscenti è illegittima e deve essere vietata.

La decisione è assunta all’unanimità”.

 

“Quesito n. 5°. Decida il Giurì d'Onore in relazione all'art. 16 dello Statuto se sia conforme allo spirito di esso, oltre che alla lettera, la riproposizione delle stesse persone alle medesime cariche elettive, dopo che è scaduto il termine fissato dalla norma, in assenza di una specifica previsione statutaria che espressamente consenta la rielezione”.

 

“Il Giurì d'Onore decide.

Esaminato l'art. 16 dello Statuto che dispone che tutte le cariche durano due anni; che dispone altresì che gli uscenti possono essere riconfermati. Considerato che lo Statuto ove ha voluto mantenere un Fratello nelle funzioni di una carica - quale è il caso dell'elezione dei sei Saggi - oltre il termine di scadenza previsto, lo ha espressamente regolamentato; considerato la ratio come sopra interpretata che ha portato a questa diversa statuizione; ritiene che le altre cariche, assolvendo a funzioni diverse di quelle proprie del Comitato dei Sette Saggi, non possono essere riconfermate se non per una sola volta. In conseguenza esiste il divieto di nomina alle altre cariche elettive nazionali di cui agli art. 11 e 12, oltre la seconda rielezione. La riproposizione per la terza volta avanti al Consiglio Grande e Generale dello stesso Fratello alla nomina alla stessa carica è illegittima e priva di ogni effetto giuridico. La nomina deve essere rifatta a favore di altro Fratello.

Nel caso in cui incorra in tale incompatibilità il Gran Commodoro si applica la disposizione contenuta nell'art. 16 dello Statuto "per il caso in cui la Fratellanza sia priva del Gran Commodoro".

Nel caso vi incorrano i Maggiorenti nominati ai sensi dell'art. 12 la carica viene assunta:

per il Gran Maestro dal Membro del Comitato dei Sette Saggi più anziano nella carica (Mia domanda: la regola é che 3 di essi siano con la stessa anzianità. In questo caso??); per gli altri membri la nomina provvisoria fino al rinnovo delle cariche, è di competenza del Commodoro Designato.

La decisione è stata assunta all’unanimità”.

 

“Il Giurì d'Onore dà atto che tutte le decisioni sono state prese dopo approfondito esame dei testi da interpretare quali l'Ottalogo, lo Statuto, la Dichiarazione Solenne, le decisioni proprie di questo Giurì d'Onore nonchè di tutti gli elementi e motivi influenti”.

 

“Il lodo ha efficacia vincolante per tutta la Fratellanza Italiana. Esso è immediatamente esecutivo”.

 

Dal testo dei quesiti posti al Giurì d’Onore e dal contenuto delle decisioni, Voi Fratelli Componenti le varie Fratellanze Nazionali, potete dedurre i comportamenti che erano stati assunti, dagli Organi della Fratellanza Italiana nella gestione di fatto di Essa. e valutare se le decisioni assunte, realizzavano la esigenza di far rivivere i Principi della Fratellanza della Costa; se efficacemente vietavano il mantenimento nelle mani di pochi fratelli, della titolarità di continuare in modo esclusivo il governo della Fratellanza.

Questi comportamenti contrari allo Spirito della Fratellanza, erano stati adottati per mantenere sempre le stesse persone alle cariche elettive nazionali; per assumere una posizione di forza e di controllo sui Fratelli che aspiravano a ricoprire cariche nazionali.

Più si consolidava questo comportamento, più ci si allontanava irrimediabilmente, dai Principi della Fratellanza e dall’applicazione fedele delle norme statutarie italiane che si voleva considerare decadute.

In una Fratellanza degna di questo Nome e dei Suoi Principi costituiti dalle Otto Leggi dell’Ottalogo, le eventuali modificazioni delle norme che regolano la vita dell’Associazione, avrebbero dovuto imporre agli Organi Nazionali, di affrontare subito e preliminarmente, lealmente e assemblearmente, i vari problemi per farne scaturire un dibattito e decisioni oggettivamente motivate e condivise.    

Questo non è avvenuto! Gli organi nazionali eletti, nella luogotenenza del Gran Commodoro Gianni Pauliucci (dal 1987 e poi in quella di Di Martino decorrente dal 1995, hanno preferito aggirare le norme statutarie semplicemente non applicandole!

La situazione della gestione della Fratellanza, agli occhi dei pochi Fratelli anziani, rimasti fedeli ai suoi Principi Fondamentali e Statutari, nell’irrinunciabile convincimento che devono essere i chiamati a far parte della Fratellanza a doverne assumere ed applicare spontaneamente e fedelmente le regole e non, al contrario, modificarle subdolamente a loro piacimento ed interesse, hanno avuto il coraggio, avendone facoltà in quanto componenti il Giurì d’Onore, di denunciare questo stato di cose ed assumersi la responsabilità di farlo cessare, interpretando, con la deliberazione sopra assunta, i Principi e le Norme Statutarie che erano state violate.

 

I Fratelli Di Martino, Gran Commodoro, Paulucci, Gran Maestro, Alberto Belli, Scrivano Maggiore, reagirono energicamente a questa iniziativa, vietandola ed imponendo agli altri Componenti il Giurì d’Onore di non partecipare all’udienza del Giurì d’Onore. Le ragioni addotte erano inconsistenti: i Componenti il Giurì d’Onore non avrebbero avuto il potere di autoconvocarsi, poiché dovevano essere convocati dal Gran Commodoro, Questo è vero, ma solo per le funzioni giurisdizionali. Per l’interpretazione delle norme statutarie da parte del Giurì d’Onore, l’iniziativa può essere assunta da uno qualunque dei suoi Componenti. Le ragioni del divieto di celebrare il Giurì d’Onore, erano subito evidenti: le violazioni c’erano ed erano note a tutti! Aderire all’iniziativa di celebrare il Giurì d’onore e portarlo a definizione, significava riconoscere le violazioni e rinunziare, da parte di chi li aveva, ai loro incarichi a cui tanto teneva ed a cui si era affezionato. Parteciparvi con un’azione di forza ed una maggioranza contraria che si poteva costituire, per ribaltare le norme statutarie e legittimare le violazioni perpetrate, era in ogni caso riprovevole, perché si partiva da presupposti opposti.

Era necessario vietarlo per convocar un altro Giurì d’onore, ponendo quesiti che prendessero atto delle modificazioni di fatto avvenute, per tentare di legittimarle trasformando la Fratellanza, in una ennesima associazione qualunque di diportisti, ma lasciandola formalmente uguale a prima.

Con buona pace dei Principi dell’Ottalogo e dello Statuto della Fratellanza Italiana!   

 

Il divieto fatto ai  membri del Giurì d’Onore di partecipare e di celebrarlo ed il divieto, a quelli che ne avevano assunto l’iniziativa e l’onere, di portarlo a definizione era un atto così grave di arroganza verso i Fratelli, di disprezzo dei Principi e delle Norme della Fratellanza, che fu ritenuto da coloro che avevano partecipato al Giurì d’Onore riuniti in consesso,    intollerabile, illegittimo sotto ogni profilo e contrario allo Spirito di Fratellanza. Quindi in calce al provvedimento che interpretava le norme statutarie, il Giurì, avendone la, revocò Di Martino, Paulucci, Belli dalle loro cariche e, a norma di Statuto, nominò uno dei Commodori (l’unico presente il fratello Luigi Piccione) perchè procedesse nel più breve tempo possibile alla nomina del Commodoro Designato (art. 16 dello Statuto) che entro sei mesi procedesse alla convocazione del Consiglio Grande e Generale per l’elezione dei Fratelli alle Cariche Nazionali, che avrebbero governato la Fratellanza per i due anni successivi, ai sensi e per gli effetti della contestuale l’interpretazione delle norme Statutarie che, limitando la durata delle cariche elettive a due anni, con la possibilità di un solo rinnovo per altri due anni, tagliava fuori quasi tutti i Maggiorenti in carica che di bienni ne avevano fatto parecchi, consentendo elezioni libere tra tutti gli altri Fratelli, avendo tutti pari facoltà, dignità, capacità.

Il Commodoro nominato per la prima incombenza è stato il Fratello Luigi (Gigi) Piccione il quale immediatamente iniziò il procedimento per pervenire al sorteggio del Commodoro Designato tra tutti gli aventi diritto: i Commodori, Ernesto Sciomachen, Alfredo Martini, Gianni Paulucci, lo stesso Luigi (Gigi) Piccione. Occorreva che ciascuno di costoro desse la  propria disponibilità per partecipare al sorteggio e quindi, se sorteggiatio, assumesse l’incarico. Tra i primi tre rispose solo il Commodoro Hermano Mayor Sciomachen  - n. b. 8 - arruolato  l’1.01.1957 (res. a Bologna – 40128 - via Algardi 20 ) il quale declinò l’invito dicendo che solo formalmente figurava Fratello nella Tavola Ammiraglia, essendosi da tempo sbarcato, per le stesse ragioni che avevano indotto i Fratelli componenti il Giurì d’Onore ad assumere questa loro iniziativa.

Nella impossibilità di procedere al sorteggio, diventava Commodoro Designato il Fratello Piccione, il quale prendeva le iniziative che la situazione richiedeva per la necessità di fare funzionare la Fratellanza in questo periodo straordinario di sei mesi. Quindi nominava come Scrivano Maggiore temporaneo il Connestabile H. M. Cesare Checchi che già aveva ricoperto questa carica e che accettava l’incarico. Nominava Gran Maestro temporaneo il Connestabile Aldo Tammaro, il Saggio con maggiore anzianità nella Fratellanza, che non accettava l’incarico. Sospendeva le attività istituzionali del Consiglio Grande e Generale per evitare situazioni di esasperata tensione emotiva (che in precedente assemblea aveva provocato la morte per infarto di un Fratello durante un suo intervento), che poteva venir creata da coloro che erano interessati a perpetuare l’andazzo di delle illegittimità nel governo della Fratellanza. Il Commodoro Designato Luigi (Gigi)  Piccione depositava presso il Tribunale di Livorno, sede in cui si era riunito il Giurì d’Onore, la decisione del lodo arbitrale e dell’ordinanza ad esso allegata che veniva dichiarata dal Presidente formalmente esecutiva. Successivamente, decorsi i tempi legali di un eventuale appello, dopo la notifica all’ex Gran Commodoro destiutito,  chiedeva ed otteneva dalla Corte d’Appello di Firenze, attestato che contro il predetto lodo arbitrale non era stato interposto appello e che quindi era diventato cosa definitivamente approvata.

I Maggiorenti che in precedenza erano stati revocati, nonostante la loro revoca ed il provvedimento di sospensione dell’attività del Consiglio Grande e Generale, lo riunivano ugualmente ed in un clima di forte tensione,  espellevano dalla Fratellanza i Componenti il Giurì d’Onore ed il Fratello Mazzetti di cui sopra si è riferito.

Il Commodoro Designato denunciava a tutti i Luogotenenti l’illegittimità delle deliberazioni assunte che li poneva aldifuori della Fratellanza regolare e invitava costoro e loro tramite, i Fratelli di ciascuna Tavola, a regolarizzare la loro posizione in via automatica, con una semplice dichiarazione di adesione, entro il 31.12.2003.  Per offrire la possibilità di un più ponderato e sereno ripensamento, questo termine veniva prorogato fino al 31.01.2004.  Entro questa data dichiaravano la loro adesione l’intera Tavola Guelfa; e altri Fratelli tra cui il sottoscritto. Rientravano nella Fratellanza molti ex Fratelli della Tavola di Milano che erano stati sbarcati perché avevano denunciato le stesse manomissioni dello Statuto e le violazioni dell’Ottalogo che aveva indotto i Componenti il Giurì d’Onore ad assumere la loro iniziativa.

Nei sei mesi previsti dallo Statuto, Il Commodoro Designato ha convocato il nuovo Consiglio Grande e Generale, aperto a tutti i Fratelli aventi diritto che si è regolarmente riunito assumendo le proprie deliberazioni ed eleggendo i nuovi vertici della Fratellanza.

In questi anni la Fratellanza della Costa – Italia – costituita dai Fratelli che sono rimasti Fedeli allo Statuto, ha svolto e svolge regolare attività associativa, arricchendosi di nuovi Fratelli e varando nuove Tavole. I Fratelli provenienti dalla precedente Fratellanza sono stati inseriti in una nuova Tavola denominata “Madre di Tutte le Tavole Italiane” con facoltà per i suoi Componenti di assumere l’iniziativa per fondare nuove Tavole nel territorio nazionale, nel rispetto ed in applicazione delle Leggi dell’Ottalogo e delle norme statutarie che ne regolano il varo. Così sono state varate a Milano la “Tavola Sforzesca”, a Siracusa la “Tavola Archimede” a Firenze la “Tavola Giovanni da Verrazzano”. In questo momento la Fratellanza Nazionale è governata dai seguenti Fratelli: Gran Commodoro (Capitano Nazionale) il sottoscritto Fratello Luigi Piccione n. b. 1106 arruolato l’1.01.1974; Scrivano Maggiore il Fratello Nino Pecorari - n. b. 1117 - arruolato l’ 1.05.1992  della Tavola Sforzesca; Gran Maestro il Fratello Cesare  Checchi - n. b 936– arruolato l’1.03.1972, H.M. Connestabile imbarcato nella Tavola Guelfa. Insieme a loro sono stati eletti gli altri Organi Statutari previsti.

Tutto quanto sopra esposto ho ritenuto mio dovere comunicarVi. E’ nostra ambizione essere accolti non in aggiunta ma in sostituzione della precedente, ed ormai illegittima, Fratellanza italiana  ma temo che non possiate agire, solo il decorrere del tempo potrà definire le vicende nostre interne. E’  un dovere di Giustizia e di Verità;  mettervi in condizione di conoscere la nostra versione dei fatti, suffragata dai documenti probatori che potrete trovare nel nostro sito internet (www.fratellidellacosta.it) o che potrete chiederci direttamente. Perché ne possiate prendere atto e così tenere presente che esiste in Italia una Fratellanza della Costa, che si ritiene legittima rappresentante in Italia della Fratellanza Internazionale, costituita dai Fratelli Fedeli allo Statuto, che vivono, si uniformano e praticano i Principi e le Regole Fondamentali della Fratellanza della Costa e si sono battuti e si battono perché questi Principi vivano nelle coscienze degli uomini.

 

Allego del pari il libro “L’Ottalogo della Fratellanza della Costa – suo breve commento” elaborato dal Commodoro Luigi (Gigi) Piccione, nella sua traduzione in lingua cilena. Una canzone di Pavarotti.

 

Mi scuso anche a nome di tutti i miei Fratelli per il disagio che la lettura di queste pagine Vi provocherà, ma siamo uomini di mare e in quanto Fratelli siamo adusi ad affrontare le peggiori tempeste fidando nel nostro coraggio, nella nostra Buona Stella e nella clemenza del Mare che fino ad oggi ci ha risparmiati offrendoci il meglio delle Sue qualità.

 

Lo Scrivano Maggiore                                           Il Gran Commodoro

Nino Pecorari                                                        Luigi Piccione

 

 

Scritto a Siracusa – Italia il 31 dicembre 2008. Letto ed approvato dagli Organi Statutari nelle rispettive sedi esclusive.

 

 

 

 
   
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