Lettera aperta
Al Capitano Nazionale della Fratellanza della Costa Cilena
fondatrice della Fratellanza Mondiale
Ai Capitani Nazionali dei Fratelli della Costa
sparsi in tutti i litorali del mondo
Nei loro covi a terra
Rappresento in Italia i FRATELLI della COSTA che si sono
voluti differenziare nell’anno 2003, dalla vecchia
Fratellanza allora presieduta dal Gran Commodoro Edilio Di
Martino, aggiungendo nella propria insegna un’altra stella
bianca al centro sotto i due remi e sopra il numero di
bitacora che, in Italia, identifica ogni fratello.
Altresì abbiamo
aggiunto alla denominazione originaria di Fratelli della
Costa – Italia – (o, Fratellanza della Costa –
Italia) la specificazione di: “Fratelli Fedeli allo
Statuto”.
L’esigenza della parziale diversa denominazione è
conseguenza del fatto che la vecchia Fratellanza Italiana
solo apparentemente
mantiene la propria esistenza ed ufficialità ma si ostina a
mantenere la sua rappresentanza presso le altre
Fratellanze Nazionali, in virtù del Principio condiviso da
tutte le Fratellanze, che gli affari interni ad una
Fratellanza Nazionale sono insindacabili da parte delle
altre Fratellanze.
Il divieto di interferenza e controllo
da parte degli
Organi Rappresentativi della Fratellanza Primigenia Cilena e
delle altre Fratellanze Nazionali, è sufficiente per
conferire e mantenere
riconoscimento
formale a qualunque
Associazione nazionale che abbia
ottenuto una volta un
accreditamento internazionale.
Nell’anno 2003 nella Fratellanza Italiana sono accaduti
eventi gravi e
Voi, Fratellanze Nazionali, conoscete
solo quanto
dichiarato dai rappresentanti della
vecchia
Fratellanza Italiana,
che, in virtù di quel Principio di non interferenza,
vi appaiono ancora
legittimi. Mi riferisco alla comunicazione apparsa in un
numero di Tortuga edito da Secoin, in cui il rappresentante
della Fratellanza Italiana dichiarava che erano espulsi per
indegnità i Fratelli: Commodoro Luigi Piccione, numero di
bitacora 1106, arruolato l’1.01.1974, già luogotenente della
Tavola di Siracusa, Capitano d’Armamento dal 1986 al 1993,
Gran Commodoro dal 1993 1l 1995; i Fratelli Connestabili:
Hermano Major Cesare Checchi – n. b. 936 – arruolato
l’1.03.1972, già luogotenente della Tavola di Firenze;
Scrivano Maggiore dal 1991 al 1995, componente del Comitato
dei Sette Saggi dal … al … ; Franco Fanara - n. b. 1012 –
arruolato l’1.10.1974, luogotenente della Tavola di Pavia;
già Capitano d’Armamento sotto la presidenza del Gran
Commodoro Piccione, già Saggio; Dore Orlando n. b. 887
arruolato l’1.11.1970 già Saggio e già Capitano d’Armamento
nel periodo di presidenza Di Martino; Il Fratello PierLuigi
Mazzetti – n. b. 1406 – arruolato l’1.05.1984, già scrivano
della Tavola di La Spezia, Esperto sotto la presidenza Di
Martino.
Per chiarezza del testo che segue, devo premettere che la
Fratellanza italiana è governata dai seguenti organi:
·
Dichiarazione Solenne. Il 10 marzo 1957 i Padri Fondatori
riuniti nel primo zafarrancho nazionale, con la firma di
questo atto istituivano la Fratellanza italiana e fissavano
i suoi caratteri fondamentali
·
Statuto. Costituisce il documento di base che regola la vita
della Fratellanza Italiana. E’ stato redatto nel rispetto
dei principi stabiliti nella Dichiarazione Solenne ed
approvato il 10 Marzo 1957. Nel 1988 il 19 Novembre è stato
depositato per le registrazione ad ogni effetto di legge con
atto rogito
notaio Amadesi di Ravenna repertorio n.119177 – fascicolo
8684.
·
Comitato dei Sette Saggi. E’ previsto sia nella
Dichiarazione Solenne (art 2b), sia dallo Statuto (art 12).
E’ eletto dal Consiglio Grande e Generale. Ne fanno parte 7
Fratelli che eleggono un presidente che assume il titolo di
Gran Maestro. Tre degli altri 6 Saggi ogni anno vengono
estratti a sorte e sono sostituiti da nuovi eletti. Gli
altri tre scadono dopo due anni e vengono sostituiti da
nuovi eletti. Al Comitato dei Sette Saggi “spetta l’alta
vigilanza a che siano garantite… le più alte tradizioni di
lealtà verso la Patria e di amore verso l’umanità…”.
·
Gran Maestro. E’ il presidente del Comitato dei Sette Saggi
Giurì d’0nore. E’ previsto dall’art. 17 dello Statuto e non
è elettivo, ma ne fanno parte di diritto il Gran Maestro, i
Connestabili, i Commodori, il Capitano d’Armamento e lo
Scrivano Maggiore. L’art 17 precisa: “Le controversie di
qualsiasi genere… anche per l’interpretazione della presente
Carta Statutaria, saranno risolte da un Giurì d’Onore…” che
“…deciderà inappellabilmente e senza formalità di procedura.
Il suo giudizio diverrà esecutivo con la controfirma del
Gran Commodoro.” I poteri del Giurì d’Onore sono stati poi
precisati meglio dallo stesso Giurì con deliberazioni
successive: l’ultima risale al
del 23.04.1994
che al quesito VIII sull'art. 17 dello Statuto " A
chi spetti l'iniziativa della convocazione del Giurì
d'Onore, così ha deciso: "nel caso la richiesta sia fatta
affinché svolga la funzione di interprete della carta
statutaria, abilitati alla sua convocazione sono: ciascun
membro che ne faccia parte di diritto".
·
Consiglio di Quadrato. E’ un organo
non statutario di consultazione del Gran Commodoro. Non
è elettivo e non ha un numero fisso di appartenenti. E’
nominato dallo stesso Gran Commodoro
·
Maggiorenti. Sono Maggiorenti della Fratellanza italiana
tutti i Fratelli che abbiano meritato titoli onorifici della
Fratellanza (Hermano Mayor, Connestabile, Commodoro, ecc) e
quelli che ricoprono cariche nazionali.
Nel 2003 è accaduto che quattro componenti di diritto del
Giurì d’Onore, autoconvocatosi
di diritto, su
richiesta del Fratello Pier Luigi Mazzetti, ai soli fini
della funzione di interpretazione dello Statuto e della
Dichiarazione Solenne [avendone facoltà ai sensi della
precedente deliberazione del Giurì d’Onore del 1994, essendo
la convocazione attribuzione del Gran Commodoro solo nel
caso di controversie insorte tra Fratelli] nelle persone del
Commodoro Luigi Piccione, dei Connestabili Cesare Checchi
Hermano Major, Franco Fanara, Dore Orlando, a richiesta del
fratello PierLuigi Mazzetti, hanno emesso lodo che ha
interpretato le norme Statutarie relative a:
“Quesito n. 1.
Decida il Giurì
d'Onore se vi siano motivi di incompatibilità
nell'appartenere contemporaneamente al
Cconsiglio
di Quadrato ed al
Comitato dei Sette Saggi, chiamato a svolgere le sue
funzioni statutarie che possono essere anche quelle di
censurare l'attività di quell'organo consultivo”.
“Il Giurì d'Onore decide:
Preso atto che il Comitato dei Sette Saggi ha la funzione di
alta vigilanza acché siano garantite le più alte tradizioni
di lealtà come indicato al punto 2) b) della Dichiarazione
Solenne, è da
escludere che il Fratello componente il Comitato, possa
esserlo anche del Consiglio
di Quadrato nei
cui confronti può essere chiamato a svolgere le funzioni di
censore.
Conseguentemente, la doppia appartenenza comporta a carico
del Fratello, l'automatica ed immediata decadenza quale
membro del Comitato.
La decisione è assunta all’unanimità”.
“Quesito n. 2°.
Dia il Giurì
d'Onore una interpretazione autentica sui criteri che
devono essere osservati nella composizione del
Consiglio di
Quadrato.
In particolare specifichi se i Maggiorenti devono intendersi
membri di diritto oppure occorre che essi siano chiamati dal
Gran Commodoro,
dal momento che la lettura del dispositivo lascia dubbi al
riguardo.
“Il Giurì d'Onore decide:
Poiché il Consiglio
di Quadrato è
organo consultivo del
Gran Commodoro, esso è costituito da Maggiorenti e
Fratelli che sono chiamati da costui a farne parte. Sono
esclusi in senso assoluto dal far parte del
Consiglio di
Quadrato i
Maggiorenti eletti alle cariche nazionali che, per le loro
funzioni statutarie devono avere assoluta loro indipendenza,
quali i membri del Comitato dei
Sette Saggi. Sono
incompatibili a far parte del
Consiglio di
Quadrato e se lo
compongono ne decadono immediatamente, i componenti del
Giurì d'Onore
dalla data della sua convocazione e fino a che non siano
completati gli atti di esecuzione delle sue deliberazioni.
La decisione è assunta all’unanimità”.
“Quesito n. 3°.
Decida il Giurì
d'Onore se la elezione di un Maggiorente a Saggio renda
incompatibile questa sua posizione con la funzione di membro
del Giurì d'Onore
quando questo si riunisce in sede Giudicante. Stabilisca in
particolare nel caso sia sottoposto a giudizio in grado
d'appello un lodo dei Saggi, sia obbligo per costoro ed il
Gran Maestro di
astenersi dal partecipare a questo procedimento”.
“Il Giurì d'Onore decide:
Vista la deliberazione assunta da questo
Giurì d'Onore
nel lodo del 23.04.1994 al Quesito VI, nel caso in
cui il Comitato dei
Sette Saggi sia stato chiamato, come è previsto da essa
decisione al punto a) in funzione di organo consultivo per
esprimere il parere obbligatorio; nel punto b) in funzione
di organo giudicante di 2° grado; nel punto successivo in
cui è chiamato in funzione di organo consultivo per
esprimere il parere obbligatorio, i Saggi che vi hanno preso
parte, se componenti di diritto del
Giurì d'Onore
convocato nella sua funzione di organo giudicante, devono
astenersi dal parteciparvi. In caso contrario vi è l'obbligo
per il Presidente di ricusarli.
La decisione è assunta all’unanimità”.
“Quesito n. 4.
Decida il Giurì
d'Onore come interpretare le norme che regolano
l'elezione dei Saggi. In particolare specifichi se la
possibilità di riproporre l'elezione di un Saggio estratto a
sorte per la sua sostituzione, possa essere riproposto anche
in assenza di motivo eccezionale. Dica ancora se la prassi
instauratasi da tempo per la quale sistematicamente, salvo
casi eccezionali, sono riproposti i Saggi estratti, non sia
sostanzialmente elusiva del Principio per il quale ogni anno
il Collegio dei Saggi si deve parzialmente rinnovare”.
“Il Giurì d'Onore decide:
Esaminato l'art. 16 dello Statuto che in proposito dispone
che i sei Membri del Comitato dei Sette Saggi vengono
rinnovati per metà per sorteggio; che gli uscenti possono
essere riconfermati; esaminato l'art. 12 dello Statuto che
attribuisce al
Consiglio Grande e Generale il compito di nominare i
membri del Comitato dei Sette Saggi; considerato che il
diverso sistema di nomina è stato assunto al fine di dare
continuità nel tempo all'alta funzione etica di vigilanza
stabilita al punto 2 b) della Dichiarazione Solenne, il
Giurì d'Onore
ritiene che esiste, nella disposizione di cui all'art. 16,
un equilibrio perfetto tra tutte le componenti indicate per
il rinnovo delle nomine al fine di rendere più efficaci gli
Scopi che lo Statuto si propone. Pertanto esso deve essere
applicato con rigore ed alla lettera, ricorrendo alla
possibilità della riconferma da parte del
Consiglio Grande e
Generale solo in casi eccezionali.
Di conseguenza la prassi instaurata in
Consiglio Grande e
Generale di riproporre e riconfermare alle nomine i
Saggi uscenti è illegittima e deve essere vietata.
La decisione è assunta all’unanimità”.
“Quesito n. 5°.
Decida il Giurì
d'Onore in relazione all'art. 16 dello Statuto se sia
conforme allo spirito di esso, oltre che alla lettera, la
riproposizione delle stesse persone alle medesime cariche
elettive, dopo che è scaduto il termine fissato dalla norma,
in assenza di una specifica previsione statutaria che
espressamente consenta la rielezione”.
“Il Giurì d'Onore decide.
Esaminato l'art. 16 dello Statuto che dispone che tutte le
cariche durano due anni; che dispone altresì che gli uscenti
possono essere riconfermati. Considerato che lo Statuto ove
ha voluto mantenere un Fratello nelle funzioni di una carica
- quale è il caso dell'elezione dei sei Saggi - oltre il
termine di scadenza previsto, lo ha espressamente
regolamentato; considerato la ratio come sopra interpretata
che ha portato a questa diversa statuizione; ritiene che le
altre cariche, assolvendo a funzioni diverse di quelle
proprie del Comitato dei
Sette Saggi, non
possono essere riconfermate se non per una sola volta. In
conseguenza esiste il divieto di nomina alle altre cariche
elettive nazionali di cui agli art. 11 e 12, oltre la
seconda rielezione. La riproposizione per la terza
volta avanti al
Consiglio Grande e Generale dello stesso Fratello alla
nomina alla stessa carica è illegittima e priva di ogni
effetto giuridico. La nomina deve essere rifatta a favore di
altro Fratello.
Nel caso in cui incorra in tale incompatibilità il
Gran Commodoro si
applica la disposizione contenuta nell'art. 16 dello Statuto
"per il caso in cui la Fratellanza sia priva del Gran
Commodoro".
Nel caso vi incorrano i Maggiorenti nominati ai sensi
dell'art. 12 la carica viene assunta:
per il Gran Maestro
dal Membro del Comitato dei
Sette Saggi più
anziano nella carica
(Mia domanda: la regola é che 3 di essi siano con la stessa
anzianità. In questo caso??); per gli altri membri la
nomina provvisoria fino al rinnovo delle cariche, è di
competenza del Commodoro Designato.
La decisione è stata assunta all’unanimità”.
“Il Giurì d'Onore dà atto che tutte le decisioni sono state
prese dopo approfondito esame dei testi da interpretare
quali l'Ottalogo, lo Statuto, la Dichiarazione Solenne, le
decisioni proprie di questo
Giurì d'Onore
nonchè di tutti gli elementi e motivi influenti”.
“Il lodo ha efficacia vincolante per tutta la Fratellanza
Italiana. Esso è immediatamente esecutivo”.
Dal testo dei quesiti posti al Giurì d’Onore e dal contenuto
delle decisioni, Voi Fratelli Componenti le varie
Fratellanze Nazionali, potete dedurre i comportamenti che
erano stati assunti, dagli Organi della Fratellanza Italiana
nella gestione di fatto di Essa.
e valutare se le
decisioni assunte, realizzavano la esigenza di far rivivere
i Principi della Fratellanza della Costa; se efficacemente
vietavano il mantenimento nelle mani di pochi fratelli,
della titolarità di
continuare in modo esclusivo il governo della
Fratellanza.
Questi comportamenti contrari allo Spirito della
Fratellanza, erano stati adottati per mantenere sempre le
stesse persone alle cariche elettive nazionali; per assumere
una posizione di forza e di controllo sui Fratelli che
aspiravano a ricoprire cariche nazionali.
Più si consolidava questo comportamento, più ci si
allontanava irrimediabilmente, dai Principi della
Fratellanza e dall’applicazione fedele delle norme
statutarie italiane
che si voleva
considerare decadute.
In una Fratellanza degna di questo Nome e dei Suoi Principi
costituiti dalle Otto Leggi dell’Ottalogo, le eventuali
modificazioni delle norme che regolano la vita
dell’Associazione, avrebbero dovuto imporre agli Organi
Nazionali, di affrontare subito e preliminarmente, lealmente
e assemblearmente, i vari problemi per farne scaturire un
dibattito e decisioni oggettivamente motivate e condivise.
Questo non è avvenuto! Gli organi nazionali eletti, nella
luogotenenza del Gran Commodoro Gianni Pauliucci (dal
1987 e poi in quella di Di Martino decorrente dal 1995,
hanno preferito aggirare le norme statutarie semplicemente
non applicandole!
La situazione della gestione della Fratellanza, agli occhi
dei pochi Fratelli anziani, rimasti fedeli ai
suoi Principi
Fondamentali e Statutari, nell’irrinunciabile convincimento
che devono essere i chiamati a far parte della Fratellanza a
doverne assumere ed applicare spontaneamente e fedelmente le
regole e non, al contrario, modificarle subdolamente a loro
piacimento ed interesse, hanno avuto il coraggio, avendone
facoltà in quanto componenti il Giurì d’Onore, di denunciare
questo stato di cose ed assumersi la responsabilità di farlo
cessare, interpretando, con la deliberazione sopra assunta,
i Principi e le Norme Statutarie che erano state violate.
I Fratelli Di
Martino, Gran Commodoro, Paulucci, Gran Maestro, Alberto
Belli, Scrivano Maggiore, reagirono energicamente a questa
iniziativa, vietandola ed imponendo agli altri Componenti il
Giurì d’Onore di non partecipare all’udienza del Giurì
d’Onore. Le ragioni addotte erano
inconsistenti: i
Componenti il Giurì d’Onore non
avrebbero avuto il
potere di autoconvocarsi, poiché dovevano essere
convocati dal Gran Commodoro,
Questo è vero, ma
solo per le funzioni giurisdizionali.
Per l’interpretazione
delle norme statutarie
da parte del
Giurì d’Onore, l’iniziativa
può essere
assunta da uno qualunque dei suoi Componenti. Le ragioni del
divieto di celebrare il Giurì d’Onore, erano subito
evidenti: le violazioni c’erano ed erano note a tutti!
Aderire all’iniziativa di celebrare
il Giurì d’onore
e portarlo a definizione, significava riconoscere le
violazioni e rinunziare,
da parte di chi li aveva, ai loro incarichi a cui tanto
teneva ed a cui si era
affezionato.
Parteciparvi con un’azione di forza ed una maggioranza
contraria che si poteva costituire, per ribaltare le norme
statutarie e legittimare le violazioni perpetrate, era in
ogni caso riprovevole, perché si partiva da presupposti
opposti.
Era necessario vietarlo per convocar un altro
Giurì d’onore,
ponendo quesiti che prendessero atto delle modificazioni di
fatto avvenute, per tentare di legittimarle
trasformando la Fratellanza, in una ennesima associazione
qualunque di diportisti,
ma lasciandola
formalmente uguale a prima.
Con buona pace dei Principi dell’Ottalogo e dello Statuto
della Fratellanza Italiana!
Il divieto fatto ai membri
del Giurì d’Onore di partecipare
e di celebrarlo
ed il divieto, a
quelli che ne avevano assunto l’iniziativa e l’onere,
di portarlo a definizione era un atto così grave di
arroganza verso i Fratelli, di disprezzo dei Principi e
delle Norme della Fratellanza, che fu ritenuto
da coloro che avevano
partecipato al Giurì d’Onore riuniti in consesso,
intollerabile, illegittimo sotto ogni profilo e
contrario allo Spirito di Fratellanza. Quindi in calce al
provvedimento che interpretava le norme statutarie,
il Giurì,
avendone la, revocò Di Martino, Paulucci, Belli dalle loro
cariche e, a norma di Statuto, nominò
uno dei Commodori
(l’unico presente il fratello Luigi Piccione) perchè
procedesse nel più breve tempo possibile alla nomina del
Commodoro Designato (art. 16 dello Statuto)
che entro sei
mesi procedesse alla convocazione del Consiglio Grande e
Generale per l’elezione dei Fratelli alle Cariche Nazionali,
che avrebbero governato la Fratellanza per i due anni
successivi, ai sensi e per gli effetti della contestuale
l’interpretazione delle norme Statutarie che, limitando la
durata delle cariche elettive a due anni, con la possibilità
di un solo
rinnovo per altri due anni, tagliava fuori quasi tutti i
Maggiorenti in carica che di bienni ne avevano fatto
parecchi, consentendo elezioni libere tra tutti gli altri
Fratelli, avendo tutti pari facoltà, dignità, capacità.
Il Commodoro nominato per la prima incombenza
è stato il
Fratello Luigi
(Gigi)
Piccione il quale immediatamente iniziò il procedimento per
pervenire al sorteggio del Commodoro Designato tra tutti gli
aventi diritto: i Commodori, Ernesto Sciomachen, Alfredo
Martini, Gianni Paulucci, lo stesso
Luigi
(Gigi)
Piccione. Occorreva
che ciascuno di costoro desse la
propria
disponibilità per partecipare al sorteggio e quindi, se
sorteggiatio,
assumesse
l’incarico. Tra i primi tre rispose solo il Commodoro
Hermano Mayor
Sciomachen - n.
b. 8 - arruolato
l’1.01.1957 (res. a Bologna – 40128 - via Algardi 20
) il quale declinò l’invito dicendo che solo formalmente
figurava Fratello nella Tavola Ammiraglia, essendosi da
tempo sbarcato, per le stesse ragioni che avevano
indotto i Fratelli componenti
il Giurì d’Onore ad assumere questa loro iniziativa.
Nella impossibilità di procedere al sorteggio, diventava
Commodoro Designato il Fratello Piccione, il quale prendeva
le iniziative che la situazione richiedeva per la necessità
di fare funzionare la Fratellanza in questo periodo
straordinario di sei mesi. Quindi nominava come Scrivano
Maggiore temporaneo il Connestabile H. M. Cesare Checchi
che già aveva
ricoperto questa carica e che accettava l’incarico.
Nominava Gran Maestro temporaneo il Connestabile Aldo
Tammaro, il Saggio con maggiore anzianità nella Fratellanza,
che non accettava l’incarico. Sospendeva le attività
istituzionali del Consiglio Grande e Generale per evitare
situazioni di esasperata tensione emotiva (che in precedente
assemblea aveva provocato la morte per infarto di un
Fratello durante un suo intervento),
che poteva venir
creata da coloro che
erano interessati a perpetuare l’andazzo di
delle illegittimità nel governo della Fratellanza.
Il Commodoro Designato
Luigi (Gigi)
Piccione
depositava presso il Tribunale di Livorno, sede in cui si
era riunito il Giurì d’Onore, la decisione del lodo
arbitrale e dell’ordinanza ad esso allegata che veniva
dichiarata dal Presidente formalmente esecutiva.
Successivamente,
decorsi i tempi legali di un eventuale appello, dopo la
notifica all’ex Gran Commodoro destiutito,
chiedeva ed otteneva
dalla Corte d’Appello di Firenze, attestato che contro il
predetto lodo arbitrale non era stato interposto appello e
che quindi era diventato cosa
definitivamente
approvata.
I Maggiorenti che in
precedenza erano stati revocati, nonostante la loro
revoca ed il provvedimento di sospensione dell’attività del
Consiglio Grande e Generale, lo riunivano
ugualmente ed in
un clima di forte tensione,
espellevano dalla Fratellanza i Componenti il Giurì
d’Onore ed il Fratello Mazzetti di cui sopra si è riferito.
Il Commodoro Designato denunciava a tutti i Luogotenenti
l’illegittimità delle deliberazioni assunte che li poneva
aldifuori della Fratellanza regolare e invitava costoro e
loro tramite, i Fratelli di ciascuna Tavola, a regolarizzare
la loro posizione in via automatica, con una semplice
dichiarazione di adesione, entro il 31.12.2003.
Per
offrire la possibilità di un più ponderato e sereno
ripensamento, questo
termine veniva
prorogato fino al 31.01.2004.
Entro
questa data dichiaravano la loro adesione l’intera
Tavola Guelfa; e
altri Fratelli tra cui il sottoscritto.
Rientravano nella
Fratellanza molti ex Fratelli della Tavola di Milano che
erano stati sbarcati
perché avevano
denunciato le stesse manomissioni dello Statuto
e le violazioni
dell’Ottalogo che aveva indotto i Componenti il Giurì
d’Onore ad assumere la loro iniziativa.
Nei sei mesi previsti dallo Statuto, Il Commodoro Designato
ha convocato il nuovo Consiglio Grande e Generale,
aperto a tutti i Fratelli aventi diritto che si è
regolarmente riunito assumendo le proprie deliberazioni ed
eleggendo i nuovi vertici della Fratellanza.
In questi anni la
Fratellanza della Costa – Italia – costituita dai
Fratelli che
sono rimasti Fedeli
allo Statuto, ha svolto e svolge regolare attività
associativa, arricchendosi di nuovi Fratelli e varando nuove
Tavole. I Fratelli
provenienti dalla precedente Fratellanza sono
stati inseriti in una
nuova Tavola denominata
“Madre di Tutte le Tavole Italiane” con facoltà per i suoi
Componenti di assumere l’iniziativa per fondare nuove Tavole
nel territorio nazionale, nel rispetto ed in applicazione
delle Leggi dell’Ottalogo e delle norme statutarie che ne
regolano il varo. Così sono state varate a Milano la “Tavola
Sforzesca”, a Siracusa la “Tavola Archimede” a Firenze la
“Tavola Giovanni da Verrazzano”. In
questo momento la
Fratellanza Nazionale è governata dai seguenti Fratelli:
Gran Commodoro (Capitano
Nazionale) il
sottoscritto Fratello Luigi Piccione n. b. 1106 arruolato
l’1.01.1974; Scrivano Maggiore il Fratello Nino Pecorari -
n. b. 1117 - arruolato l’
1.05.1992
della Tavola
Sforzesca; Gran Maestro il Fratello Cesare
Checchi - n. b 936–
arruolato l’1.03.1972, H.M. Connestabile imbarcato nella
Tavola Guelfa.
Insieme a loro
sono stati eletti gli altri Organi Statutari previsti.
Tutto quanto sopra esposto ho ritenuto mio dovere
comunicarVi. E’
nostra ambizione essere accolti non in aggiunta ma in
sostituzione della precedente, ed ormai illegittima,
Fratellanza italiana ma
temo che non possiate agire, solo il decorrere del tempo
potrà definire le vicende nostre interne. E’
un dovere di
Giustizia e di Verità; mettervi
in condizione di conoscere la nostra versione dei fatti,
suffragata dai documenti probatori che potrete trovare nel
nostro sito internet (www.fratellidellacosta.it)
o che potrete chiederci direttamente. Perché ne possiate
prendere atto e così tenere presente che esiste in Italia
una Fratellanza della Costa,
che si ritiene legittima rappresentante in Italia
della Fratellanza
Internazionale, costituita dai Fratelli Fedeli allo
Statuto, che vivono, si uniformano e praticano i Principi e
le Regole Fondamentali della Fratellanza della Costa e si
sono battuti e si battono perché
questi Principi
vivano nelle coscienze degli uomini.
Allego del pari il libro “L’Ottalogo della Fratellanza della
Costa – suo breve commento” elaborato
dal Commodoro
Luigi (Gigi)
Piccione, nella sua traduzione in lingua cilena. Una canzone
di Pavarotti.
Mi scuso anche a nome di tutti i miei Fratelli per il
disagio che la lettura di queste pagine Vi provocherà, ma
siamo uomini di mare e in quanto Fratelli siamo adusi ad
affrontare le peggiori tempeste fidando nel nostro coraggio,
nella nostra Buona Stella e nella clemenza del Mare che fino
ad oggi ci ha risparmiati offrendoci il meglio delle Sue
qualità.
Lo Scrivano Maggiore
Il Gran Commodoro
Nino Pecorari
Luigi Piccione
Scritto a Siracusa – Italia
il 31 dicembre 2008.
Letto ed approvato dagli Organi Statutari nelle rispettive
sedi esclusive.
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